LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 15
 (Azioni e interventi della Regione nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica)
1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 7 e in relazione agli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale individuati come previsto dall'articolo 4, comma 3, la Regione finanzia prioritariamente:
a) gli interventi volti a completare e a mettere in sicurezza la RECIR;
b) gli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d);
c) le azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).
2. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo all'Ente gestore di individuare gli spazi comuni in cui consentire il deposito di biciclette che, ove possibile, devono essere attrezzati.