LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 12
 (Stati generali sulla mobilità ciclistica)
1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale e con modalità di volta in volta determinate, indice gli Stati generali sulla mobilità ciclistica quale momento di partecipazione e di confronto consultivo e propositivo tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore, al fine di favorire la cultura della mobilità ciclistica e lenta, la riduzione dell'inquinamento, la promozione degli stili di vita e della salute attiva.
2. Agli Stati generali partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, le imprese che gestiscono il trasporto pubblico e quelle che erogano servizi nell'ambito del cicloturismo e del turismo sostenibile, le associazioni sportive aderenti alla Federazione Ciclistica Italiana, le associazioni già rappresentate nel Tavolo tecnico di cui all'articolo 11 e le associazioni della società civile impegnate sui temi della mobilità ciclistica e dolce, della tutela e promozione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali della Regione, nonché degli stili di vita attiva.