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Leggi regionali

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8

Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/03/2018
Materia:
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 11
 (Azioni e interventi della Regione)
1. La Regione dà attuazione al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7 attraverso il finanziamento delle azioni e degli interventi ivi contenuti.
2. La Regione implementa il Sistema informativo stradale (SIS) con la banca dati delle reti ciclabili del Sistema della ciclabilità diffusa (SICID), secondo criteri e parametri coerenti con gli standard previsti a livello europeo e nazionale. Il grafo regionale delle reti ciclabili, validato, viene pubblicato sull'IRDAT-FVG (Infrastruttura regionale di dati ambientali e territoriali per il Friuli Venezia Giulia).
3. In un'ottica di sviluppo complessivo del SICID e del tessuto sociale ed economico a esso collegato, la Regione istituisce presso la Direzione competente in materia di infrastrutture stradali il Tavolo tecnico regionale per la mobilità ciclistica (TREC) con funzioni consultive e propositive.
4. Il TREC è composto da quattro componenti esperti in infrastrutture e mobilità ciclistica che rappresentano:
a) il Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali, in qualità di coordinatore del TREC;
b) Friuli Venezia Giulia Strade SpA;
c) la Direzione competente in materia di turismo;
d) le associazioni regionali con comprovata esperienza nel campo della promozione della mobilità ciclistica che sono federate a livello nazionale e coordinate a livello regionale; tali associazioni designano congiuntamente il proprio rappresentante presso il TREC.
5. I componenti del TREC vengono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture stradali e svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. Il TREC dura in carica quattro anni e si riunisce almeno due volte l'anno.
6. La Direzione regionale competente in materia di infrastrutture stradali presenta alla Giunta regionale, con cadenza annuale, la relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Ai fini della gestione delle nuove competenze assegnate dalla presente legge e in accordo con la Direzione generale, viene riorganizzata l'articolazione delle strutture del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali.