LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO II
 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 4
 (Emittenti beneficiarie)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le emittenti radiofoniche e televisive in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede operativa nel territorio regionale;
b) essere in possesso di titolarità di concessione o autorizzazione ministeriale;
c) essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
d) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all' articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, oppure retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);
e) essere in regola nel versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), di cui alla legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani;
f) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) per le emittenti televisive digitale terrestre con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciali:
1) redazione giornalistica composta da almeno quattro giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno due con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano, escluse le repliche;
3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 60 per cento del territorio regionale o l'80 per cento della popolazione regionale;
b) per le emittenti radiofoniche via etere a carattere commerciale:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano;
3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 50 per cento del territorio regionale;
c) per i soggetti che trasmettono esclusivamente via web:
1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito della propria programmazione quotidiana, escluse le repliche;
3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.
c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
Art. 5
 (Emittenti escluse)
1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:
a) le emittenti prive dei requisiti di cui all'articolo 4;
b) le emittenti sanzionate nei due anni precedenti alla presentazione della domanda dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge;
d) le emittenti sanzionate ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 );
e) le emittenti già beneficiare di contributi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario di cui all' articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).