LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, in coerenza con i principi della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'accesso, in particolare delle comunità locali, a tutti i mezzi di informazione che trattano e approfondiscono tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.
3.  
( ABROGATO )
4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale prevista dall' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e avuto riguardo all' articolo 42, terzo comma, della stessa legge regionale 53/1981 , la nomina del direttore responsabile e dei caporedattori delle testate di informazione giornalistica della Regione è effettuata dall'editore in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.
Note:
1Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 81 dd. 06/03/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 16 dd. 17/04/2019) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 1 della presente legge.
2Comma 3 abrogato da art. 10, comma 8, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema informativo regionale: il sistema informativo costituito:
1) dalle emittenti radiofoniche e televisive, ivi compresi i soggetti che trasmettono esclusivamente via web, aventi un fatturato minimo derivante da attività tipicamente radiotelevisive non inferiore a 100.000 euro, che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale;
2) dalle imprese e organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;
c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicità, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicità e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;
e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.
Art. 3
 (Strumenti di intervento)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione è autorizzata a concedere:
a) contributi a favore del sistema informativo regionale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, secondo quanto previsto dai capi II e III;
b) ulteriori incentivi a favore del sistema informativo regionale per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico, secondo quanto previsto dal capo IV.
2. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 9, la costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa, all'interno dei quali operi personale cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto della legge 150/2000 .