LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Assunzioni e nuovi inquadramenti di personale giornalistico negli enti locali)
1. Gli enti locali della Regione che abbiano istituito o intendano costituire, anche in forma associata, uffici stampa al cui interno operi personale iscritto all'albo dei giornalisti, possono beneficiare di incentivi per l'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, e per la copertura dei costi connessi ai nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.
2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale per due anni per ogni nuova assunzione o inquadramento contrattuale.
3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande e non possono in ogni caso superare il limite massimo di 6.000 euro annuali per due anni per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali per due anni per ciascun nuovo inquadramento.
4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 10 sono altresì previste forme di priorità incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all' articolo 33 della legge 69/1963 .