LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Pubblicazioni escluse)
1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:
a) le pubblicazioni facenti capo a imprese e organismi di informazione privi dei requisiti di cui all'articolo 6;
b) le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari;
c) le pubblicazioni aventi un esclusivo carattere tecnico-specialistico, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
d) le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici;
e) le pubblicazioni facenti capo a ordini e categorie professionali, associazioni di categorie economiche, nonché a organizzazioni politiche e sindacali, a enti culturali e associazioni sportive;
f) le pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia già beneficiarie di contributi regionali ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).