LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Emittenti escluse)
1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:
a) le emittenti prive dei requisiti di cui all'articolo 4;
b) le emittenti sanzionate nei due anni precedenti alla presentazione della domanda dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge;
d) le emittenti sanzionate ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 );
e) le emittenti già beneficiare di contributi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario di cui all' articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).