LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione
150.04 - Stampa
150.05 - Comunicazione istituzionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2, le pubblicazioni escluse di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui agli interventi previsti ai capi II, III e IV, nonché le misure degli incentivi di cui ai capi II e III, e le forme di priorità incentivanti di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, comma 5.
2. Il regolamento è emanato previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.