LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum

CAPO VI
 ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 27
 (Norme urgenti in materia di funzione pubblica)
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 27 le parole << Alla scadenza dei tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << Entro la scadenza dei tre anni >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 27 le parole << presso amministrazioni di altri camparti del pubblico impiego >> sono sostituite dalle seguenti: << presso altre amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico >>;

c)
al comma 3 dell'articolo 28 nel primo periodo le parole << e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo >> sono sostituite dalle seguenti: << , anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, >> e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: << L'utilizzo di personale delle amministrazioni del Comparto unico secondo le modalità di cui al presente comma può avvenire anche da parte di agenzie ed enti pubblici, non ricompresi nell'ambito del Comparto, istituiti dalla Regione con propria legge. >>.

2. La disciplina di cui all' articolo 27, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 18/2016 , come modificato dal comma 1, lettera a), si applica anche ai comandi già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Tenuto conto del processo di ricollocazione del personale a seguito della riforma del sistema delle autonomie locali, comportante il superamento delle Province, attuato con la legge regionale 26/2014 , negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 è mantenuta, per il medesimo periodo e limitatamente alle amministrazioni interessate dai trasferimenti del predetto personale, la decorrenza, anno per anno, delle progressioni economiche orizzontali, prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto e nei limiti delle risorse stabili a tale fine destinate nei rispettivi fondi.
4.
Il secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è sostituito dal seguente: << La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017 e 2018, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per le stesse annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi o indizione di pubblici concorsi, fatti salvi il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di copertura dei posti mediante mobilità di Comparto o intercompartimentale e l'ipotesi di mobilità di Comparto di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). >>.

5.
Al comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 20, comma 2, e 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017 >>.

6. Tenuto conto del posticipo all'1 novembre 2018 dell'operatività del ruolo dei dirigenti del Comparto unico di cui all' articolo 2 della legge regionale 18/2016 e nelle more dell'avvio della XII legislatura, al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività di sovrintendenza e impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale e di coordinamento delle attività delle direzioni centrali, la durata dell'incarico di Direttore generale della Regione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 30 giugno 2018, ferma restando la clausola risolutiva di cui all'articolo 27, comma 3, lettera a), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. .
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 28
1. Alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole << il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno di votazione >> sono sostituite dalle seguenti: << la maggiore età entro il giorno delle elezioni >>;

b)
alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 20 le parole << il venticinquesimo anno di età o che non lo compiono il primo giorno della votazione >> sono sostituite dalle seguenti: << la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni >>.

Art. 29
  (Inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 28/2007 )
1.
Dopo l' articolo 59 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 59 bis
 (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)
1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneità è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.
2. In caso di contemporaneità:
a) trova applicazione l'articolo 59, comma 3, lettere a), b), c) e d);
b) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro 24 ore dal loro inizio;
c) l'Adunanza dei presidenti prevista dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedì successivo allo svolgimento del referendum;
d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'articolo 63;
e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'articolo 64, comma 1, è aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

Art. 30
1.
Al comma 95 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << abbiano ricoperto la carica per almeno quattro anni anche non consecutivamente e >> sono soppresse.