LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum

Art. 15
 (Disposizioni in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 , l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata sulla base della presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto interessato attestante l'avvenuto esercizio dell'attività di raccolta ai sensi delle norme vigenti nella Regione Veneto alla medesima data.
2. Resta fermo l'onere del versamento dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017 per la raccolta dei funghi nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta regionale per l'anno di riferimento.