LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 16
 (Norme transitorie)
1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015 , esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall' articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015 .
2. I Comuni concludono i procedimenti di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016 , come modificato dall'articolo 7, comma 1, si applicano anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
b) l' articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
c) gli articoli 15, 16, 16 ter e 16 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
d) l' articolo 61 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
Art. 19
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.