LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
  (Modifiche alla legge regionale 12/2016 )
1. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 dopo la parola << estrattiva >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva >>;

b)
dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
<<c bis) le cave a valenza storica;>>;

c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera b) del comma 3 le parole << l'80 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << il 70 per cento >>;

2)
alla lettera c) del comma 3 le parole << il 70 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << il 60 per cento >>;

3)
la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.>>;

4)
al comma 6 le parole << lettera d) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere b) e d) >>;

d)
al comma 2 dell'articolo 11 le parole << il fondo cava >> sono sostituite dalle seguenti: << la quota di massimo scavo di progetto >>;

e)
al comma 7 dell'articolo 12 la parola << trenta >> è sostituita dalla seguente: << novanta >>;

f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera b) del comma 1 le parole << in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi >> sono sostituite dalle seguenti: << in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3) >>;

2)
alla lettera c) del comma 1 le parole << , nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità >> sono soppresse;

3)
dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.>>;

g) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.>>;

2)
al comma 4 le parole << L'autorizzazione all'attività >> sono sostituite dalle seguenti: << L'attività >>;

h) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), ma contenga la richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti tali autorizzazioni e il parere di cui al comma 7.>>;

2)
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
<<11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.>>;

i)
dopo il comma 7 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.>>;

j)
al comma 1 dell'articolo 18 le parole << nove mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << un anno >>;

k) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 3 le parole << come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti: << o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) >>;

2)
al comma 6 dopo la parola << durata >> è inserita la seguente: << almeno >>;

3)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:
a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;
b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;
c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;
d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;
e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.>>;

4)
al comma 8 le parole << del parere rilasciato a titolo collaborativo dalla >> sono sostituite dalle seguenti: << della collaborazione della >>;

5)
al comma 10 dopo la parola << collaudo >> è inserita la seguente: << finale >>;

6)
al comma 11 le parole << con le modalità di cui al comma 10, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, ad avvenuta >> sono sostituite dalle seguenti: << dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla >>;

7)
al comma 12 dopo le parole << esito negativo del collaudo >> sono inserite le seguenti: << che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato >>;

l)
dopo il comma 2 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.>>;

m) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2 le parole << e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto >> sono soppresse;

2)
alla lettera c) del comma 3 dopo le parole << collaudo finale, >> è inserita la seguente: << anche >>;

n) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << , nonché un onere di collaudo, rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta >> sono sostituite dalle seguenti: << rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo >>;

2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.>>;

o)
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 la parola << trenta >> è sostituita dalla seguente: << sessanta >>;

p) al comma 1 dell'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) la parola << nove >> è sostituita dalla seguente: << dodici >>;

2)
alla lettera e) dopo le parole << comma 1, >> sono inserite le seguenti: << o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7, >>;

3)
alla lettera h) le parole << superiore al 10 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << inferiore all'80 per cento >>;

q)
al comma 4 dell'articolo 33 le parole << dei lavori, >> sono sostituite dalla seguente: << responsabile, >>;

r)
alla fine del comma 2 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente periodo: << Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzato. >>;

s)
al comma 1 dell'articolo 35 le parole << di ambiente >> sono sostituite dalle seguenti: << di sanzioni ambientali >>;

t) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole << progetto autorizzato >> sono aggiunte le seguenti: << e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 >>;

2)
dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.>>;

3)
al comma 2 le parole << l'8o per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume scavato negli ultimi cinque anni di attività >> sono sostituite dalle seguenti: << il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa >>;

4)
al comma 3 dopo le parole << comma 1 >> sono inserite le seguenti: << , lettera c), >>;

5)
al comma 4 dopo le parole << alle disposizioni della presente legge >> sono aggiunte le seguenti: << , a esclusione dell'articolo 18, comma 7 >>;

6) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
6.1
le parole << agosto 1996 >> sono sostituite dalle seguenti: << agosto 1986 >>;

6.2
dopo le parole << versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni >> sono inserite le seguenti: << , nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 >>;

7)
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:
a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;
b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata;
c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata.>>.