LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate)
1. In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge regionale 12/2016 , i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.
2. In deroga alle disposizioni di cui all' articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, corredate del progetto dell'intervento di recupero o del progetto dell'attività estrattiva limitato al volume e al perimetro residui rispetto a quelli originariamente autorizzati e munito del parere favorevole del Comune interessato, nonché delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di variante in ampliamento del progetto dell'attività estrattiva autorizzata.
4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
6. I procedimenti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legge regionale 12/2016 .
7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.
8. Nel caso in cui le domande di autorizzazione previste dai commi 1 e 2 non siano state presentate entro il termine fissato dal comma 3 o venga emesso un provvedimento di diniego motivato delle autorizzazioni, il Comune o i Comuni escutono la garanzia fideiussoria ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2016 .
8 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 scelgano di effettuare, in accordo con il Comune o i Comuni, il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, un intervento alternativo a quello di riassetto ambientale dei luoghi, fatto salvo l'ottenimento delle previste autorizzazioni e la prestazione di un'idonea garanzia finanziaria volta ad assicurare la realizzazione dell'intervento.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Comma 8 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 8/2022