LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
1.
I commi da 44 a 47 dell' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

2.
L' ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

3.
Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole: << con le modalità definite dall'articolo 17, >> sono soppresse.

4. All' articolo 17 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole: << e del fondo ordinario per gli investimenti >> sono soppresse;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.>>.

5. All' articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 6 le parole: << anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale >> sono soppresse;

b)
al primo periodo del comma 9 le parole << e comunque nel >> sono sostituite dalle seguenti: << e comunque entro il 31 agosto di ogni anno per consentire il >>;

c)
il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: << Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 agosto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 9 bis. >>.

6. Ai fini di quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 , il triennio cui fare riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.
7. All' articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole: << all'ente locale e >> sono soppresse;

b)
al primo periodo del comma 5 dopo le parole << comma 4 >> sono inserite le seguenti: << e gli conferisce l'incarico >>;

c)
il comma 6 è abrogato;

d)
al comma 7 le parole << comma 6 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 5 >>.

8.
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18/2015 le parole: << del bilancio di previsione e >> sono soppresse.

9.
I commi 1 bis e 1 ter dell' articolo 31 della legge regionale 18/2015 sono abrogati.

10.
Al terzo periodo del comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole << 0,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 0,1 per cento >>.

11.
Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.>>.

12.
Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre 2019 >>.

13. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di percorsi e itinerari cicloturistici da Lignano Sabbiadoro all'entroterra tra laguna, boschi, siti archeologici, borghi rurali, ville e chiesette, per la valorizzazione delle risorse naturali e architettoniche e delle specialità gastronomiche della zona, di cui all'accordo quadro stipulato il 16 marzo 2009 tra la Regione e i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis e Teor è fissata, per il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, al 30 settembre 2019 e per la rendicontazione al 31 dicembre 2024.
14.
Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 9/2017 le parole << comunicata e monitorata attraverso l'applicativo SIGOR, in ragione della decorrenza dei relativi contratti >> sono sostituite dalle seguenti: << , in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione >>.

15.
Il comma 2 dell'articolo 61 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

16.
I commi da 52 a 56 dell' articolo 9 della legge regionale 44/2017 sono abrogati.

17. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 a favore dell'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica.
18. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta ai Comuni assegnatari del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2017 e 2018.
19. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta alle Unioni territoriali intercomunali assegnatarie del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.
20.  
( ABROGATO )
(2)
21. Il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell' articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all'anno 2018.
22.  
( ABROGATO )
(3)
23. Le domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono presentate alla Direzione competente in materia di sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno secondo i criteri e le modalità previsti da regolamento regionale.
24. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 23, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente da apposito bando ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
25. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018 sono fissati al 31 dicembre 2019 e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune. La rendicontazione delle risorse assegnate dal 2019 è effettuata entro un anno dall'erogazione delle risorse medesime.
26. La disposizione di cui al comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 , come sostituito dal comma 11, non si applica per l'esercizio 2018.
Note:
1Parole aggiunte al comma 25 da art. 9, comma 8, L. R. 16/2019
2Comma 20 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
3Comma 22 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
4Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2021
5Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 12, L. R. 13/2022