LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole << . Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività >> sono sostituite dalle seguenti: << , nonché i danni arrecati ad altri beni o attività. >>.

2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all' articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2008 , all'articolo 11 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, possono essere presentate domande di indennizzo per i danni arrecati, anche nell'anno 2018, dalle specie Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus) ai beni e alle attività estranee all'attività agricola o di allevamento e la relativa istruttoria è sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di modifica.
3. In via di interpretazione autentica dell' articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale si considerano concessi in alternativa tra loro secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell' articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 ), in attuazione dell' articolo 16, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), che costituisce il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea ed è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.
4. All' articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall' articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1. 1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.>>;

c)
dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:
<<1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis e alla concessione del contributo in conto capitale di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
1 quinquies. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:
a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;
c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;
d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;
e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale.
1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.
1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.>>.

5. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell' articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 ), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa le proprie funzioni il giorno della deliberazione di nomina della Commissione di valutazione di cui all' articolo 16 della legge regionale 18/2004 , come modificato dal comma 4. La Commissione di valutazione si esprime in merito ai procedimenti in corso al momento della nomina.
6. I piani di ristrutturazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati dalla Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 5: a tal fine, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), a pena di inammissibilità, i piani di ristrutturazione sono adeguati e le domande di aiuti sono integrate con la documentazione comprovante l'avvenuta attivazione delle procedure di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2004 , come modificato dal comma 4, lettera a), e con l'attestazione prevista dal medesimo articolo 16, comma 1.1, come inserito dal comma 4, lettera b). I termini di conclusione dei procedimenti iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione.
7. All' articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 bis dopo le parole << degli indennizzi >> sono inserite le seguenti: << e degli aiuti per l'attivazione degli interventi >> e le parole << con regolamento >> sono sostituite dalle seguenti: << con appositi regolamenti >>;

b)
il comma 2 ter è sostituito dal seguente:
<<2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>.

8. A fronte della situazione di emergenza determinata dalla calamità che ha colpito vaste aree della regione nei giorni 28-30 ottobre 2018, l'Amministrazione regionale attua misure di semplificazione per agevolare il recupero del legname nelle aree colpite e il celere ripristino della funzionalità del bosco, garantendo la continuità dell'attività delle imprese forestali che già operano in regione, estendendo la possibilità di operare ad altre imprese e snellendo per i proprietari forestali pubblici le modalità di vendita del legname.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è prorogata di ventiquattro mesi la validità dell'iscrizione delle imprese forestali nell'elenco di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e la validità dei patentini forestali di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
10. La proroga di cui al comma 9 ha effetto per le iscrizioni e i patentini scaduti o in scadenza nel periodo intercorrente fra l'1 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019, fatti salvi i procedimenti di rinnovo in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Per le finalità di cui al comma 8, le utilizzazioni forestali possono essere realizzate nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, anche dalle imprese non iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all' articolo 25 della legge regionale 9/2007 , previa presentazione all'Ispettorato forestale competente per territorio di una comunicazione contenente:
a) l'elenco delle attrezzature e delle macchine che comprovano che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica stabiliti dal decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 27 aprile 2018, n. 1852 ( Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 , articolo 39, comma 3, lettera a) - Elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità tecnica ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese forestali);
b) la copia degli attestati di partecipazione degli operatori forestali di cui l'impresa si avvale per le attività di cui al presente comma, a corsi di formazione sull'uso di macchine e attrezzature per lavori in bosco, organizzati da centri di formazione e aggiornamento professionale o da associazioni di categoria della Regione, di altre Regioni o di Stati esteri.
12. In caso di realizzazione delle utilizzazioni forestali consentite ai sensi del comma 11, senza il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 11, lettere a) e b), senza presentazione della comunicazione o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo di cui ai commi 11 e 14 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' articolo 92, comma 4, della legge regionale 9/2007 .
13. Per le finalità di cui al comma 8, nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, in deroga alle procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 9/2007 , è consentita la vendita diretta per importi non superiori a 75.000 euro, I.V.A. esclusa.
14. Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal comma 11 e dal comma 13, può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.>>.
15. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per l'assegnazione di premi annuali ai proprietari di boschi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all' articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1 della stessa), in attuazione dell' articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 .
16. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di impianti a biomassa legnosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2016, n. 254 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell' articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007 .
17. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di assegnazione di risorse, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), in attuazione dell' articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 .
18. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 81 le parole << struttura regionale competente in materia di biodiversità >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente, >>;

b)
il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
<<2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la Direzione centrale competente.>>;

c)
l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
<<Art. 82
 (Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali)
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali. >>.

19.
Alla fine del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono aggiunte le seguenti parole: << , fatto salvo il rimborso delle spese che avviene con le modalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) >>.

20. La disposizione di cui all' articolo 11, comma 11, della legge regionale 42/2017 , come modificata dal comma 19, trova applicazione anche con riferimento alle sedute del Comitato ittico che si sono svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 sono a carico del bilancio dell'Ente tutela patrimonio ittico.
22. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agroalimentari, è approvato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.>>;

b)
al comma 3 dell'articolo 2 le parole: << dello sviluppo dell'attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura di cui all' articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e >> sono soppresse;

c)
al comma 4 dell'articolo 2 le parole: << e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura >> sono soppresse;

d)
alla fine del comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole << all'attuazione >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). >>;

e)
le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 sono abrogate;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Costituiscono altresì servizi per la promozione delle conoscenze le seguenti attività svolte da ERSA, nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 2:
a) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
b) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.>>;

g)
al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole: << articolo 10 >> sono aggiunte le seguenti: << , comma 1 >>;

h)
al comma 2 dell'articolo 12 le parole << da c) a f) >> sono sostituite dalle seguenti: << da d) a f) >>;

i)
al comma 1 dell'articolo 13 le parole:<< 95 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 100 per cento >>;

j)
al comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole << promozione delle conoscenze >> sono aggiunte le seguenti: << di cui all'articolo 10, comma 1 >>;

k)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole << lettere a) e b) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera a >>;

l)   ( ABROGATA )
m)
al comma 3 dell'articolo 15 le parole << la maggior parte del personale >> sono sostituite dalle seguenti: << il personale >>;

n)
ai commi 5 e 6 dell'articolo 15 e al comma 1 dell'articolo 18 le parole: << lettere a) e b) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera a) >>.

(4)
23.
Al comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole << entro il 31 luglio 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 settembre 2019 >>.

24. All' articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 16 le parole << , da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 16 bis sono aggiunti i seguenti:
<< 16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.
16 quater. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall' articolo 88, comma 4 bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato presso la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;
b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante.
16 quinquies. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) >>.

25.
Alla lettera a) del comma 4 bis dell'articolo 88 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), le parole << Direzione generale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di personale >>.

(1)
26.
Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole << per l'anno 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2018 e 2019 >>.

Note:
1Alla L.R. 28/2018, al c. 25 del presente articolo, il riferimento alla "legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizoni collegate alla Legge finanziaria 2000)" va correttamente inteso alla "legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 16/1/2019, S.O. n. 5.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 2, L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Lettera l) del comma 22 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 1, lett. b), L.R. 5/2006.