Art. 12
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2
(Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole <<
al 31 dicembre 2018
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
al 30 aprile 2019
>>.
2.
Successivamente all'entrata in vigore della
legge regionale 2/2015
, la disposizione di cui all'
articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13
(Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), si interpreta nel senso che la determinazione della misura massima è effettuata mediante applicazione della percentuale di riduzione stabilita all'
articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 2/2015
anche nel caso gli assegni vitalizi maturati in relazione alla carica di assessore regionale e in relazione al mandato di consigliere regionale siano soggetti a misure diverse di riduzione in ragione della corresponsione anticipata degli stessi.
5. Per l'annualità 2019 la spesa annua della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.
5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3(Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
10. I contributi agli investimenti individuati negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle
leggi regionali 19/2013,
9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali), sono pagati d'ufficio, in via anticipata, con atto della Direzione centrale competente in materia di finanze, entro gli esercizi di imputazione dei relativi impegni di spesa.
11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle Direzioni centrali competenti per materia.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 6/2019
2Parole sostituite al comma 10 da art. 77, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 7, comma 17, L. R. 16/2019
4Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2020
5Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.