LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), le parole << il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e dell'anzianità di servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26/2018 le parole << con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge >>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole << e 2017 >> e << triennio >> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: << , 2017 e 2018 >> e << periodo >>.

4.
Al comma 20 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << quattro anni >> sono sostituite dalle seguenti: << cinque anni >>.

5.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), le parole << il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto >>.

6. All' articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.>>;

b)
il comma 3 è abrogato;

c)
al comma 4 le parole << l'1 gennaio 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 dicembre 2018 >>;

d)
il comma 5 è abrogato;

e)
il comma 6 è abrogato;

f)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società.>>.

7.
Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:
<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), ognuna in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>.

8.  
( ABROGATO )
(1)
9. Per dare sostegno alla piena realizzazione degli investimenti finanziati con le misure "Agenda Urbana" del Por Fesr 2014-2020 tramite l'assunzione di unità di personale a tempo determinato da parte dei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, le risorse finanziarie determinate all'articolo 5, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono messe a disposizione dei Comuni interessati per il triennio 2019-2021 con saldo complessivo invariato.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2021