LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/01/2019
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Attività produttive)
1.
Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), le parole << è comunicata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. >>.

2.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:
<<b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:
1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;
3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;
4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.>>.

3. All' articolo 34 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:
a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.>>;

b)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.>>.

4.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), le parole << da ciascuna delle >> sono sostituite dalle seguenti: << designato congiuntamente dalle >>.

5.
La rubrica dell' articolo 87 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente: << (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia) >>.

6. All' articolo 87 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << valorizza >> sono aggiunte le seguenti: << , come locali storici, >>, dopo la parola << artistico >> è aggiunta la seguente: << e >> e dopo la parola << culturale >> è aggiunta la seguente: << e >>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.
1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.>>;

c)
al comma 2 dopo la parola << storici >> sono aggiunte le seguenti: << e delle attività storiche >>, le parole << al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 1 e 1 bis >> e dopo la parola << locali >> sono aggiunte le seguenti: << e attività >>;

d)
al comma 4 le parole << e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, >> sono soppresse;

e)
al comma 5 dopo la parola << locali >> sono aggiunte le seguenti: << o le attività >>;

f)
al comma 6 dopo le parole << Locale storico del Friuli Venezia Giulia >> sono inserite le seguenti: << o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia" >>;

g)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:
a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.>>;

h)
al comma 9 le parole << al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai commi 1 e 1 bis >>.

7. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
<<1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita. >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 46 le parole << 250 >> e << 1.000 >> sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: << 1.000 >> e << 4.000 >>.

8. Fatta salva la priorità per le imprese di cui all' articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le risorse di cui al medesimo articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e di cui all' articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore di altre imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
9.
Al comma 91 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 ( Legge regionale 27/1999 , articolo 2, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 4/2005 . Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 ( Legge regionale 27/1999 , articolo 2, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 4/2005 . Individuazione del distretto industriale del mobile) >> sono sostituite dalle seguenti: << e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale >>.

10. Fatta salva la priorità per le imprese che formano i distretti della sedia e del mobile, le risorse relative al finanziamento straordinario di cui all' articolo 2, comma 91, della legge regionale 11/2011 , possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore delle altre imprese che formano la filiera produttiva regionale della casa, come individuata con deliberazione della Giunta regionale in armonia con la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
11.
Al comma 18 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << all'ufficio vigilante per la presa d'atto mediante deliberazione della Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Direzione vigilante competente >>.

12. All' articolo 5 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, alla fine, le parole << secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6, anche stipulando apposite convenzioni, con enti qualificati >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << dall' articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente). >>.

13.
L' articolo 6 della legge regionale 23/2017 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento attuativo della presente legge che, in particolare, individua:
a) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del Registro medesimo;
b) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai birrifici artigianali per progetti finalizzati alla qualità del prodotto e all'innovazione del processo produttivo.>>.

15. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse di cui all'articolo 2, commi 58 e 59, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), non utilizzate nell'anno 2017, per il finanziamento delle domande di contributo di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 presentate nell'esercizio 2019.
16.
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:
<<2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di venticinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile. >>.

17. Alle domande presentate ai sensi dell' articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sui bandi emanati entro il 31 luglio 2018 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).
18. In considerazione dell'esigenza di provvedere alla conservazione degli impianti e di migliorare la fruibilità dell'area sciabile esistente, prioritaria rispetto alle precedenti progettualità volte alla realizzazione di nuove piste per l'estensione del polo sciistico di Sella Nevea verso l'area del Montasio, il finanziamento di cui all' articolo 2, comma 27, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), a favore dell'Agenzia regionale Promotur, concesso con il decreto del Direttore del Servizio del turismo di data 4 dicembre 2015, n. 4751, e successivamente confermato con decreto del Direttore del Servizio del turismo 28 febbraio 2018, n. 498, a PromoTurismoFVG, è devoluto per la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali nella località di Sella Nevea, destinate al potenziamento e all'integrazione del sistema d'innevamento artificiale, nonché di interventi di sistemazione del polo sciistico, necessari per la fruizione in piena sicurezza del demanio sciabile esistente, e di miglioramento della logistica del polo stesso funzionale anche alla gestione tecnica degli impianti esistenti e all'utilizzo dei servizi turistici da parte dell'utenza.
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un'istanza di conferma del finanziamento complessivamente assegnato corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato degli interventi da realizzare, con evidenza di quelli nuovi.
20. Con il decreto di conferma del finanziamento a favore degli interventi, anche oggetto di precedenti concessioni di contributo a valere su medesimo finanziamento, ritenuti conformi alle priorità di cui al comma 18, sono fissati i termini di avvio, conclusione e rendicontazione della spesa relativamente ad interventi modificati o nuovi da finanziare.
21. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017, ai sensi dell' articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a copertura delle analoghe spese da sostenersi nell'anno 2019.
22.
Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), è aggiunta la seguente:
<<o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>. .

23.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituita dalla seguente:
<<c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 8, o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni;>>.

24. È fissato al 31 dicembre 2020 il nuovo termine di conclusione, da parte delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e del Natisone, degli interventi rispettivamente inclusi nei Piani di azione locale 2009-2011 delle Comunità montane del Friuli Occidentale e del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi dell' articolo 2, comma 99, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017).
25. La rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 24 coincide con la rendicontazione del piano di azione locale in cui sono inclusi, secondo quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 4/2008 .
26. È fissato al 31 dicembre 2019 il nuovo termine di conclusione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, degli interventi inclusi nel Programma straordinario per l'anno 2008 della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 4/2008 e oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi dell' articolo 2, comma 96, della legge regionale 20/2015 .
27. Ai fini della erogazione del saldo del finanziamento del Programma di cui al comma 26, la rendicontazione della spesa prevista dall' articolo 11, comma 5, della legge regionale 4/2008 è presentata dall'Unione territoriale intercomunale del Natisone entro sei mesi dal termine di cui al comma 26.
28.
Al comma 83 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola << quattro >> è sostituita dalla seguente: << cinque >>.

29. La proroga prevista dall' articolo 2, comma 83, della legge regionale 27/2014 è autorizzata in sanatoria per la rendicontazione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, dell'intervento <<B3 Sviluppo rurale - Viabilità minore di collegamento transfrontaliero. Interventi sulla viabilità comunale collegante i valichi minori della Comunità montana>> finanziato alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio con decreto n. 25/SPM del 29 giugno 2010, ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008 .
30.
Al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole << nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015 >> sono aggiunte le seguenti: << e nel Nuovo accordo per il credito 2019 siglato il 15 novembre 2018 >>.

31. Sono prorogati al 31 dicembre 2019 i termini fissati per la rendicontazione delle spese in relazione ai contributi concessi con i decreti di cui all' articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).