LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 11
1. All' articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vicedirettore centrale assorbe anche l'eventuale preposizione alle strutture direzionali a livello di Servizio per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vicedirettore centrale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dalla Giunta regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni.>>;

b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 e di cui all' articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

2. La lettera a) del comma 1 ha efficacia dall'1 gennaio 2019. Gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata.
3. L'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 , vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie. I relativi incarichi si intendono confermati fino alla naturale scadenza, salvo il caso di revoca anticipata e con possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi.