LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 10
  (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 11/2001 )
1.
L' articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Portavoce)
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
3. L'incarico di portavoce è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica rispettivamente del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che ha avanzato la proposta. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.>>.

2. Alle finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 11/2011 , come sostituito dal comma 1, si provvede:
a) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. In relazione al disposto di cui alle lettera a) e b) del comma 2, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.