LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
1.
La lettera d) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogata.

2. In relazione al comma 1 è ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2018 , il testo del comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 20/2018 .
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 13/2019