LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 5
1. All'articolo 4 (Elezione, durata in carica, revoca) della legge regionale 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.>>;

c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.>>.