LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 15
 (Disposizioni transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i componenti del Garante regionale dei diritti della persona di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2014 cessano dalla carica; rimane in carica il Presidente del Garante regionale, il quale esercita tutte le funzioni dell'organo collegiale fino alla sua scadenza naturale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente del Garante regionale spetta il trattamento economico previsto dall' articolo 6 della legge regionale 9/2014 , come sostituito dall'articolo 7.