LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 13
  (Modifiche alla suddivisione in capi della legge regionale 9/2014 )
1. Nel testo della legge regionale 9/2014 , la suddivisione in capi e le rispettive rubriche sono così modificate:
a) capo I, con la rubrica <<Disposizioni generali>>: articolo 1;
b)
capo I bis, come inserito dall'articolo 2, che assume la rubrica << Difensore civico regionale >>: articoli da 1 bis a 1 septies;

c) capo II, che assume la rubrica <<Garante regionale dei diritti della persona>>: articoli da 2 a 13;
d) capo III, con la rubrica <<Disposizioni finali>>: articoli da 14 a 16.