LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/01/2019
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 12
1.
Il comma 3 dell'articolo 12 (Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria) della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:
<<3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.>>.