LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e dell' articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 4.759.665 euro.
3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti nei bilanci di esercizio 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.086.158 euro.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 4.758.801 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2018, è destinata la spesa di 7.086.158 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 4.758.801 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti, previste in 7.086.158 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
8. Per far fronte alle rimanenti esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale è destinata la spesa di 13.278.995 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
9. In caso di indisponibilità degli esiti dei controlli svolti dal soggetto attuatore del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) finalizzati alla verifica nel corso di ciascun bimestre del mantenimento dei requisiti per beneficiare della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), e necessari per l'erogazione delle rate bimestrali, la corrispondente rata può essere erogata sulla base di verifiche istruttorie svolte dai Servizi sociali dei Comuni, anche con le modalità di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
10. La disposizione di cui al comma 9 può essere applicata qualora gli esiti dei controlli non risultino disponibili entro novanta giorni dalla scadenza del relativo bimestre. Qualora a seguito della disponibilità degli esiti risulti che è stato effettuato un pagamento in misura diversa dall'importo effettivamente spettante, i Servizi sociali dei Comuni compensano gli importi erogati in eccesso o in difetto con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.
11. Al fine di garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti medesimi un contributo per la realizzazione di specifici interventi, previsti in un apposito piano per la Sicurezza Digitale.
12. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano per la Sicurezza Digitale ed è definito il riparto del finanziamento di cui al comma 11.
13. In relazione al disposto di cui al comma 11, è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018, 2.600.000 euro per l'anno 2019 e 2.600.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di borse di studio per la formazione specialistica di area sanitaria riservate a laureati non medici. I contenuti e l'entità del finanziamento della singola borsa di studio, di durata annuale e automaticamente rinnovata di anno in anno per la durata del corso di specializzazione previa verifica delle condizioni legittimanti, sono determinati ai sensi della normativa vigente con deliberazione della Giunta regionale.
15. Le borse di studio di cui al comma 14 sono riservate a favore di laureati non medici di area sanitaria residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto che non abbiano già beneficiato di una borsa di studio finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla medesima Università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione.
15 bis. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia della borsa di studio regionale e a partecipare nei tre anni successivi alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di specialisti, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.
15 ter. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 15 bis, il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale restituisce all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
15 quater. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale sottoscrive apposito contratto di borsa di studio finanziato dalla Regione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
15 quinquies. Le modifiche introdotte ai commi da 15 a 15 ter, per effetto dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano alle borse di studio regionali assegnate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 13/2023.
16. Per le finalità di cui al comma 14, con deliberazione della Giunta regionale, viene determinato il numero di borse di studio che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità di area sanitaria delle Università, a decorrere dal primo anno di corso, dell'anno accademico di riferimento e, per gli anni successivi al primo, fino al termine della durata legale del corso di studio.
17. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento ai sensi del comma 14, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione di nuove borse di studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei titolari, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.
18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
19.
Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), è sostituto dal seguente:
<<1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.>>.

(4)
20. L'Amministrazione regionale promuove, per il tramite delle aziende sanitarie competenti, azioni di intervento per favorire la riabilitazione funzionale a beneficio di utenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali favorendo l'esercizio assistito in acqua.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi operativi per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 20, a valere sulle risorse destinate, con gli atti annuali di programmazione, al Servizio sanitario e sociosanitario regionale.
22. L'adeguamento dei requisiti disposto dall'articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), deve essere completato entro il 31 dicembre 2019.
23. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 9, L. R. 25/2018
2Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 22 da art. 83, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 19 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5Parole sostituite al comma 14 da art. 8, comma 64, lettera a), L. R. 13/2022
6Parole sostituite al comma 16 da art. 8, comma 64, lettera b), L. R. 13/2022
7Parole sostituite al comma 15 da art. 8, comma 10, lettera a), L. R. 13/2023
8Comma 15 bis aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023
9Comma 15 ter aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023
10Comma 15 quater aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023
11Comma 15 quinquies aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023