LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1.
Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole << 31 maggio 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 agosto 2018 >>.

2. Al fine di attuare in via straordinaria un riequilibrio degli interventi finalizzati alla sicurezza urbana e territoriale per l'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio ai Comuni sotto elencati, singoli e associati, dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto stabilito dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), le risorse finanziarie indicate in corrispondenza:
a) al Comune di Cervignano del Friuli (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina), al Comune di Codroipo (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada) e al Comune di Latisana (capofila della forma collaborativa con i Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Ronchis), l'importo di 45.000 euro ciascuno;
b) al Comune di Trieste e al Comune di Pordenone, l'importo di 55.000 euro ciascuno;
c) al Comune di Grado e al Comune di Muggia, l'importo di 105.000 euro ciascuno;
d) al Comune di Gorizia, al Comune di Lignano Sabbiadoro e al Comune di Monfalcone, l'importo di 125.000 euro ciascuno.
3. Gli enti indicati al comma 2 possono impiegare le risorse a essi assegnate per spese di investimento delle seguenti tipologie:
a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza e di dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;
b) spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale;
c) spese per l'acquisto di veicoli in dotazione alla polizia locale con relative livree e allestimenti.
4. L'impiego delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 è rendicontato dagli enti locali beneficiari con le modalità di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), entro il 31 ottobre 2024.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 830.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
6. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è incrementata di 12.824,42 euro per l'anno 2018.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 12.824,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
8.  
( ABROGATO )
(6)
9. Le disposizioni di cui all' articolo 4 ter della legge regionale 9/2009 , come inserito dal comma 8, trovano applicazione a decorrere dal 2019.
10. Per le finalità previste dall' articolo 4 ter della legge regionale 9/2009 , come inserito dal comma 8, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
11.
I commi 6 bis e 6 ter dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono abrogati.

12.
L'ultimo periodo del comma 5 e il comma 14 dell' articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono abrogati.

13.
La previsione inserita nei patti territoriali stipulati tra la Regione e ogni Unione territoriale intercomunale relativa alla fruizione delle risorse regionali dell'Intesa 2018-2020, rubricata " Vincoli normativi per la fruizione delle risorse connesse all'Intesa dall'anno 2020 ", non trova applicazione per effetto delle abrogazioni di cui ai commi 11 e 12.

14. Per supportare gli investimenti e gli interventi strategici di sviluppo dei Comuni non partecipanti ad alcuna Unione territoriale intercomunale alla data del 15 giugno 2018 e di quelli che alla stessa data abbiano deliberato la non partecipazione all'Unione di riferimento sono assegnate risorse per 3.234.813,71 euro per l'anno 2018 così suddivise:
a) 1.872.143,09 euro a favore dei Comuni e per gli importi indicati nella Tabella O allegata alla presente legge a titolo di assegnazione straordinaria a incremento della quota 2018 del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all' articolo 10, comma 17, lettera a), della legge regionale 45/2017 ;
b) 1.362.670,62 euro a favore dei Comuni e per gli importi e gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della legge regionale 18/2015 e in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 7, commi 2 e 3, indicati nella Tabella P allegata alla presente legge.
15. Le risorse di cui al comma 14, lettera a), sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
16. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2018 con la quota di cui al comma 14, lettera b), e di durata superiore all'anno trova copertura per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui all' articolo 10, comma 17, lettera b), della legge regionale 45/2017 già autorizzate dall' articolo 10, comma 21, della medesima legge regionale 45/2017 e dall' articolo 9, comma 27, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'importo di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e per l'importo di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, ripartite tra i beneficiari nelle quote di cui alla Tabella P del comma 14, lettera b).
17. Le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono concesse entro il 30 novembre 2018 a richiesta del Comune ed erogate a seguito di richiesta da parte dell'ente alla struttura regionale competente, corredata della presentazione della relazione illustrativa o della relazione tecnico-descrittiva degli interventi, del relativo quadro economico e del cronoprogramma di interventi, nonché della valutazione da parte del Comune dell'esistenza di eventuali aiuti di Stato e, se del caso, delle modalità di legittimazione dei medesimi e della dichiarazione che l'eventuale IVA sia o meno rimasta a carico del Comune.
18. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono effettuati dalla Direzione centrale competente in materia di finanze, mentre il monitoraggio e la verifica della rendicontazione sono effettuati dalle Direzioni centrali competenti nelle singole materie oggetto degli interventi.
19. I Comuni provvedono alla rendicontazione semplificata degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione finale.
20. È approvata l'allegata Tabella O "Fondo ordinario investimenti dei Comuni - Incremento per Enti non in UTI".
21. È approvata l'allegata Tabella P "Intesa per lo sviluppo - Comuni non in UTI - anni 2018-2020".
22. Per le finalità previste dal comma 14, lettera a), è destinata la spesa di 1.872.143,09 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
23. Per le finalità previste dal comma 14, lettera b), è destinata la spesa di 1.362.670,62 euro per l'anno 2018 a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.
24. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 24.118.723,99 euro, suddivisa in ragione di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.
25. Le risorse spettanti alle Unioni territoriali intercomunali per gli anni 2019 e 2020 previste dall' articolo 10, comma 17, lettera b), della legge regionale 45/2017 , come incrementate dall' articolo 9, comma 27, della legge regionale 14/2018 , sono ridotte in misura corrispondente agli importi indicati al comma 16 per ciascuna annualità del biennio.
26. Ai fini di quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 trova applicazione quanto disposto dall' articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in relazione alle deroghe, ivi previste, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato.
27. Per il solo anno 2018, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 , qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo dell'esercizio 2017 pervengano agli uffici regionali entro il 30 giugno 2018.
28. Le risorse del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 assegnate nell'anno 2017 possono essere rendicontate anche per spese di investimento.
29.
Al comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 18/2015 dopo le parole << dei Comuni >> sono inserite le seguenti: << con popolazione fino a 5.000 abitanti >> e le parole << e delle Unioni territoriali intercomunali >> sono soppresse.

30. La disposizione di cui al comma 29 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione di cui all' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 .
31. Per l'anno 2018 il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all' articolo 10, comma 39, della legge regionale 45/2017 , come rimodulato dall' articolo 32, comma 3, lettera a), della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è incrementato di 326.328,54 euro.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 326.328,54 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
33. La certificazione delle risorse del fondo ordinario per gli investimenti, di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , assegnate nel 2016 ai Comuni sino a 1.000 abitanti, può attestare l'avvenuta destinazione della quota ricevuta anche per spese correnti.
34. In via straordinaria, per il solo anno 2018 e per dare certezza alle previsioni di bilancio dei Comuni coinvolti, per la finalità prevista dall'articolo 10, commi da 101 a 104, della legge regionale 45/2017 , è destinata l'ulteriore spesa di 346.800 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
35. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 101 a 104, della legge regionale 45/2017 non trovano più applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.
36.
I commi da 58 a 61 dell' articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

37.
I commi da 50 a 53 dell' articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono abrogati.

38. La Regione è autorizzata ad assegnare per gli anni dal 2018 al 2021 e per l'annualità pregressa concessa e non erogata nell'anno 2017, le risorse a favore dei Comuni, per l'importo complessivo di 1.127.117,60 euro, per i settori d'intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione avviene sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2007, n. 208 per quanto non trasferito alla Regione e come comunicato dalla Provincia medesima.
39. Per le finalità previste dal comma 38 i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo delle risorse assegnate e utilizzano eventuali economie di spesa per i settori di intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione non dà luogo a rendicontazione, fatto salvo il caso in cui sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Regione nei confronti di soggetti terzi.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 1.127.117,60 euro, di cui 450.847,04 euro per l'anno 2018 e di cui 225.423,52 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
42. Le somme accertate e riscosse dalla Regione, a chiusura d'esercizio, relative a versamenti errati, ma dovuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinate in sede di assestamento del bilancio regionale, sono attribuite, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai Comuni che hanno deliberato, fino all'anno d'imposta 2007, l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura proporzionale all'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 . Non beneficiano del riparto i Comuni che hanno deliberato l'istituzione per la prima volta dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2007 e pubblicato la relativa deliberazione oltre il termine del 15 febbraio 2007 fissato dalla normativa statale.
43. Per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell' articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 , dell' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell' articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 , il maggior gettito recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d'imposta, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale.
44. Alle finalità previste dal comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
45.
Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 41, comma 2, i Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti possono deliberare di sostituire l'indennità di presenza per gli amministratori facenti parte degli organi assembleari, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni, con una indennità di funzione, a condizione che la spesa annuale sia inferiore alla spesa media annuale sostenuta per le medesime indennità di presenza nel triennio 2015/2017. Con deliberazione consiliare devono essere altresì previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni.>>.

46.
Dopo il comma 39 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:
<<39 bis. Nei Comuni il sindaco può nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto. La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, della deliberazione che, ferma l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli amministratori comunali rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2015/2017 per le medesime indennità, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2011, n. 1193 ridetermini le indennità spettanti ai singoli assessori. Le indennità sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai corrispondenti valori in precedenza attribuiti.>>.

47.  
( ABROGATO )
(1)
48.  
( ABROGATO )
(2)
49.  
( ABROGATO )
(3)
51.
Al comma 56 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 dopo le parole << legge regionale 14/2016 >> sono inserite le seguenti: << e, per il solo anno 2018, l'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 quantificata in 300.000 euro, >>.

52. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari, tributi, personale, appalti, nonché dei servizi tecnici dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato all'implementazione dei Centri di competenza specialistici di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), per colmare i deficit organizzativi presenti nelle amministrazioni comunali sino a 7.500 abitanti.
53. Il supporto di ANCI FVG, di cui al comma 52, viene garantito per interventi non ripetibili e limitati nel tempo a fronte dell'impegno di tali Comuni a intraprendere un percorso di riorganizzazione dei servizi medesimi e del mantenimento del predetto impegno.
54. Con apposita convenzione i Comuni interessati e ANCI FVG stabiliscono i vincoli e le condizioni in base ai quali i Comuni si avvalgono dell'attività di ANCI FVG con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
56. All'onere derivante dai commi da 52 a 55 si fa fronte per l'importo di 200.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, commi 56 e 57, della legge regionale 45/2017 , come integrati dal comma 51, a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2018, ai sensi dell' articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 .
57. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario transitorio trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all' articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), come integrata dall' articolo 38 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), mediante variazione al Bilancio Finanziario Gestionale adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 295/2017, con riferimento all'importo comunicato dalle Unioni alla Regione per ciascun Comune, o stimato dalla Regione, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo libero di amministrazione relativo al consuntivo 2017.
58. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni non partecipanti e a quelli che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario per gli investimenti trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all' articolo 10, comma 51, lettera b), della legge regionale 25/2016 , applicando i criteri di riparto previsti dal comma 53 del medesimo articolo, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo destinato di amministrazione relativo al consuntivo 2017, a esclusione delle somme previste per la realizzazione di interventi inseriti in atti di indirizzo e di programmazione delle Unioni medesime.
59. Per le particolari esigenze di funzionamento la Regione assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 100.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 in misura pari agli oneri sostenuti nel 2017 e tenuto conto del periodo di permanenza in servizio nel corso 2018, per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
62. Per le finalità previste dal comma 61 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2017 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2017, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno 2018.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
64.
Nella Tabella Q riferita all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 , riguardo all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane, la descrizione dell'intervento << Sostegno economico alle start up innovative che intendano sviluppare azioni intersettoriali comprendenti anche servizi alle comunità locali >> è sostituita dalla seguente: << Sostegno a progetti pilota di sviluppo in aree interne rurali >>.

65. Per l'anno 2018, il recupero del maggior gettito IMU a carico del Comune di Sappada a favore del bilancio statale è quantificato nella misura forfettaria di 515.000 euro, nelle more della trasmissione dei dati da parte del competente Ministero, nonché nelle more dell'Intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.
66. Il recupero dell'importo quantificato dal comma 65 è operato a valere sulle risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada.
67. La differenza tra le risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada al netto del recupero del maggior gettito IMU, e le risorse già erogate allo stesso titolo, sono restituite mediante versamento diretto da parte del Comune di Sappada alla Regione entro il 10 dicembre 2018.
68. Le regolazioni finanziare tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Sappada conseguenti agli eventuali conguagli, determinati ai sensi del comma 65, sono effettuate negli anni successivi al 2018.
69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
70. Per le particolari esigenze di funzionamento connesse con la necessità di garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2018-2019, la Regione assegna al Comune di Prepotto un contributo straordinario di 60.000 euro, per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
71. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
72. Le allegate Tabelle Q e R evidenziano, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente, in relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con esclusivo riferimento alla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , come determinata dall' articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 45/2017 .
73. Gli interventi di cui alla Tabella R devono considerarsi aggiuntivi rispetto all'elenco di cui all' articolo 10, comma 3, della legge regionale 45/2017 .
75. Per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Comeglians, per l'anno 2018, risorse per l'importo pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio e non comporta alcuna rendicontazione.
76. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
77.
Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è aggiunto il seguente periodo: << Il Commissario adotta altresì ogni provvedimento necessario a concludere i procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo, anche in deroga all'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro la data di avvio del procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3. >>.

78.
Al comma 43 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

79. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J1.
80. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J2.
Note:
1Comma 47 abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 bis, L.R. 9/2009.
2Comma 48 abrogato da art. 24, comma 1, lettera m), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Comma 49 abrogato da art. 24, comma 1, lettera m), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 4, L. R. 4/2019
5Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 5, L. R. 13/2020
6Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera p), L. R. 5/2021
7Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 43, L. R. 13/2021
8Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.