LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, con la Convenzione prevista all' articolo 8, comma 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), nella misura di cui al comma 2, a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi delle intese sottoscritte in sede di Tavolo regionale di Concertazione, aventi a oggetto la concessione di tale trattamento per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere le relative provvidenze per motivazioni di natura procedurale, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro, previsti dalle intese medesime, subordinatamente alla regolare frequenza di tali percorsi e all'avvenuta presentazione della domanda di mobilità in deroga.
2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata una tantum nella misura di 5.100 euro e viene erogata con le modalità previste dall' articolo 8, comma 14, della legge regionale 31/2017 .
3. Per le finalità previste dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 8, comma 13, della legge regionale 31/2017 , già trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia (di seguito INPS), ai sensi dell' articolo 8, comma 14, della medesima legge regionale 31/2017 , con decreto di liquidazione n. 1405, del 2 marzo 2018, del Direttore del Servizio politiche del lavoro, nonché a valere sullo stanziamento di cui alla legge regionale 45/2017 , alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 per l'anno 2018.
4.
I commi da 15 a 21 dell' articolo 8 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

5. È fatto salvo il contributo previsto per l'anno 2018 ai sensi dei commi 19 e 20 dell' articolo 8 della legge regionale 45/2017 .
6. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << a consentire l'utilizzo di personale docente della medesima classe di concorso del docente vicario del dirigente scolastico per lo svolgimento in supplenza per l'anno scolastico 2018-2019 delle ore di didattica in classe, ovvero >> sono soppresse;

b)
le parole << riferite al medesimo anno scolastico >> sono soppresse.

7. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di 1.600 euro all'Istituto comprensivo di Comeglians e, nella misura di 9.500 euro, all'Istituto comprensivo "Giosuè Carducci" di Lignano Sabbiadoro.
8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004 ), a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 11.100 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
10. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2015-2016 è fissato al 31 gennaio 2017.
11.  
( ABROGATO )
(1)
12. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 5 bis, della legge regionale 20/2005 , come aggiunto dal comma 11, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
13.
Dopo il comma 85 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:
<<85 bis. Per le finalità di cui al comma 72, l'Amministrazione regionale può disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso il Consorzio Innova FVG di un dipendente per un periodo di durata non superiore a un anno, rinnovabile per un massimo di tre anni, per lo svolgimento di funzioni di direttore del Consorzio stesso. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco.>>.

14.
Dopo il comma 24 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:
<<24 bis. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica funzionale allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.
24 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 bis è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.
24 quater. È fatto obbligo all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.>>.

15. Per le finalità previste dell' articolo 9, comma 24 bis, della legge regionale 18/2011 , come inserito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 134.000 euro per l'anno 2018, e di 16.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
16.
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le risorse destinate ai contributi di cui al comma 1, lettera c bis), non utilizzate dall'ARDISS nell'anno accademico possono essere destinate, fino a esaurimento e su valutazione dell'ARDISS, in base agli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8, al finanziamento di altri interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 22.>>.

17. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020:
a) finalità e definizioni;
b) funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;
c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;
d) gestione contabile delle operazioni;
e) verifiche di gestione;
f) ammissibilità delle spese;
g) rendicontazione.
18.  
( ABROGATO )
(2)
19. Per le finalità previste dall' articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969 , come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 22 all'Istituto Statale di istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena "Gregorcic" di Gorizia e all'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena "San Giacomo" di Trieste.
21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2016/2017. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 1.300 euro per l'anno 2018, suddivisa in ragione di 550 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore con lingua di insegnamento slovena "Gregorcic" di Gorizia e di 750 euro a favore dell'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena "San Giacomo" di Trieste, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
23. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 18 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.