LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Dopo il comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserito il seguente:
<<16 bis. È data facoltà ai Comuni che abbiano aderito all'opzione di cui ai commi 7 e 14, di chiedere l'erogazione delle rate maturate, in via definitiva e in un'unica soluzione anticipata, a seguito della presentazione alla Struttura regionale competente della determina o del decreto a contrarre concernente l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali relativi ai nuovi interventi di cui ai commi 6 e 14. I Comuni decadono dal diritto in conseguenza della prima richiesta di pagamento effettuata ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 14/2002 .>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 33.600 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Latisana per l'intervento denominato "Ex Stazione Ippica: completamento recupero per centro museale: opere edili, impiantistiche e sistemazione area esterna - 2° intervento, sita a Latisana".
3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Latisana presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
5. Nelle more della costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all' articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e fermo restando il disposto del successivo articolo 48, comma 2, nei procedimenti finalizzati alla costituzione di sistemi bibliotecari e al riconoscimento di biblioteche di interesse regionale avviati nell'anno 2018, si prescinde dal parere della Conferenza medesima previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2, della citata legge regionale, allo scopo di assicurare il celere svolgimento dei procedimenti stessi.
6. Con riferimento ai contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche di interesse regionale esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia, sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262/Pres. , nel testo vigente al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
7. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 7, commi da 12 a 18, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres. , nel testo vigente al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
9.
Al comma 33 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), dopo le parole << in un'unica soluzione anticipata. >> sono aggiunte le seguenti: << Per l'anno 2018 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile in un'unica soluzione anticipata. >>.

10.
Al comma 25 quater dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 ), le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

11.
Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole << a seguito dell'approvazione del rendiconto, da presentare entro il termine fissato dal decreto di concessione >> sono sostituite dalle seguenti: << , previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario >>.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali costanti di 7.000 euro annui e 30.000 euro annui, concessi al Comune di Pagnacco con i decreti n. 2886/CULT/2007 e n. 2531/CULT/2008, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 77/1981 , e il contributo ventennale costante di 7.000 euro annui concesso al medesimo Comune con decreto n. 3072/CULT/2008, ai sensi dell'articolo 5, commi 16 e 17, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di Villa Mori.
13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune di Pagnacco presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 11.700 euro annui, concesso al Comune di Enemonzo con decreto n. 2152/Cult del 7 agosto 2008, ai sensi dell' articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), finalizzato a lavori di miglioramento strutturale conclusivo del Centro sociale polifunzionale, già confermato con decreto 5886/CULT/2017 ai sensi dell' articolo 13, comma 24, della legge regionale 37/2017 .
16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune di Enemonzo presenta istanza di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento, al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.
18.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
<<h bis) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.>>.

19.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << portare a termine >> sono soppresse.

20.
Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 37/2017 le parole << ulteriori spese necessarie a portare a compimento il >> sono sostituite dalle seguenti: << spese necessarie alla realizzazione del >>.

21. Al fine di garantire la perfetta conservazione delle pellicole depositate nei locali di proprietà della Cineteca del Friuli in via dell'Artigiano a Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 250.000 euro per sostenere i costi per gli interventi di straordinaria manutenzione necessari a risolvere i problemi di carattere termo-igrometrico all'interno dei locali adibiti a ricovero delle pellicole, dovuti alla formazione di condense sul controsoffitto dei depositi.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
24. In deroga a quanto disposto dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione del contributo di cui al comma 21 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 22 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
26. Sono confermati i contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della previgente legge regionale 25/2006 e dalle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 25/2006 medesima esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia rendicontati dal beneficiario nell'anno successivo a quello di concessione, ancorché non nel termine, anche perentorio, fissato per la rendicontazione del contributo ottenuto.
27. Per le finalità previste dal comma 26 la struttura concedente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede d'ufficio ad approvare i rendiconti e a liquidare il saldo del contributo eventualmente spettante.
28. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di Unioni territoriali intercomunali, al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015 non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti, un contributo straordinario di importo pari a 1.500 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute a decorrere dall'1 settembre al 31 dicembre dell'esercizio in corso.
29. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 28 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata dell'intesa recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte.
30. I contributi di cui al comma 28 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi delle funzioni da svolgere, nonché l'ammissibilità delle spese.
31. I contributi di cui al comma 28 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 25.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
33. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del "Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale - Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), articolo 7, commi 55, 56 e 57", approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2018, n. 657, sono ammissibili le domande presentate a valere sul Bando medesimo che, ancorché non inviate entro il termine ivi previsto siano comunque pervenute all'Amministrazione regionale entro il termine massimo previsto dall'articolo 5, comma 4, stesso.
34. All' articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:
<<41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ottavio Bottecchia" un contributo straordinario per sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo "Velodromo O. Bottecchia" sito nel Comune di Pordenone.
42. Per le finalità previste dal comma 41 il soggetto ivi indicato presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 31 ottobre 2018, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa nonché di documentazione dimostrativa della disponibilità del bene e dell'autorizzazione a effettuare i lavori; la disponibilità deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione dei lavori stessi.>>;

b)
dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
<<42 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare i lavori di manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 41 risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato articolo 32, comma 1.
42 ter. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.>>.

35. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 41, della legge regionale 14/2018 , come sostituito dal comma 34, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
36. Per le manifestazioni sportive finanziate a valere sulla graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà 20 aprile 2018, n. 1388, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.
37. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.