LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Autovie Venete SpA apposita convenzione aggiuntiva relativa alla realizzazione dell'opera " Prolungamento del raccordo tra la A4 e la SS 14, fino alla SP 19 Monfalcone - Grado ", di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 4, comma 69, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dalla società, anche eventualmente di natura contenziosa.

2. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli oneri per la realizzazione dell'opera, è destinata la spesa di 2.245.629,01 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
3. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli eventuali oneri di natura contenziosa, è destinata la spesa complessiva di 190.094,46 euro, di cui 100.000 euro per l'anno 2018 e 90.094,46 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
4. Al fine di favorire una maggiore funzionalità del raccordo ferroviario a servizio del porto di Monfalcone e del sistema produttivo afferente alle aree portuali, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è autorizzata a sostenere le spese relative alla progettazione e realizzazione di un intervento sull'infrastruttura ferroviaria del raccordo, finalizzato all'ampliamento della capacità dei binari di presa e consegna del fascio Lisert, presso la stazione ferroviaria di Monfalcone.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
6.
Dopo l' articolo 46 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<Art. 46 bis
 (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada)
1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004 , in ordine alla spettanza alla Regione dei proventi e delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, l'Amministrazione regionale istituisce due collegamenti telematici denominati "Servizio revisioni Regione FVG" e "Servizio rinnovo validità patente Regione FVG", che prevedono la modalità di introito diretto e immediato dei diritti della motorizzazione a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.>>.

7. Per le finalità di cui all' articolo 46 bis della legge regionale 23/2007 , come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spesa di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
8. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale e al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici, nel rispetto delle limitazioni alla spesa e dei vincoli posti dalle norme contabili sull'armonizzazione dei bilanci, è autorizzata a confermare a favore del Comune di Gemona del Friuli il contributo decennale costante di 35.000 euro annui, confermato con decreto n. 3987/TERINF del 14 giugno 2017 e già concesso a valere sulla partita 2006/290/4322, per la realizzazione di reti tecnologiche, sistemi digitali, attrezzature, dispositivi e software, nonché per l'estensione del servizio in banda larga funzionale al collegamento delle strutture pubbliche e di pubblico servizio nel territorio comunale, nell'ambito di un progetto pilota di innovazione digitale in ottica Smart City, in luogo dei lavori di sistemazione della gradinata del Mercato, volti a migliorare gli accessi alla struttura del Cinema Teatro Sociale. La realizzazione dell'intervento avviene in collaborazione con Insiel Spa secondo la programmazione regionale in materia di ICT e sviluppo di reti a banda larga e ultralarga.
9. Per le finalità previste dal comma 8 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche pluriennali, finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus.
11. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi sono disciplinati dal bando da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.
11 bis.  
( ABROGATO )
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
13. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 8, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 8, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 8, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 11 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole aggiunte al comma 10 da art. 99, comma 1, L. R. 6/2021
6Comma 11 bis aggiunto da art. 5, comma 15, L. R. 13/2023
7Comma 10 sostituito da art. 5, comma 5, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 11 sostituito da art. 5, comma 5, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 11 bis abrogato da art. 5, comma 5, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.