LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione dell'attività di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a U.C.I.T. s.r.l., società in house della Regione, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. Il contributo è erogato in quote trimestrali con decorrenza dal mese di febbraio di ogni anno, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l.. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di U.C.I.T. s.r.l. l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare a favore della società stessa conferimenti non superiori a una quota trimestrale del contributo assegnato. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con riferimento all'anno in corso l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società U.C.I.T. s.r.l. per lo svolgimento, nel periodo da maggio a dicembre, delle attività di cui al comma 1. Ai fini dell'erogazione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione economico-finanziaria nella quale sono esposti i costi d'esercizio relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per il periodo da maggio a dicembre, desunti dal bilancio di previsione annuale per l'esercizio in corso. La rendicontazione della spesa è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
4. Dalla data della stipula della convenzione che regola i rapporti con la Regione U.C.I.T. s.r.l. è agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell' articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ), approvate con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 799 ( DPR 74/2013 - legge regionale 19/2012 - approvazione del contratto con U.C.I.T. srl per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della regione e definizione tariffe), e in vigore dall'1 maggio 2018.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, pari a 850.000 euro per l'anno 2018, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.
7. L' articolo 37, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), si interpreta nel senso che per progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 si intendono i progetti che erano oggetto di procedimento in corso al momento di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e la cui istruttoria non si sia successivamente conclusa, con una valutazione di impatto ambientale negativa o con il diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016 , era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva.
8. Nell'ambito della candidatura del Carso Classico a Geoparco della Unesco Global Geoparks Network - UGGN, la Regione è autorizzata a concedere un contributo al "Gruppo di azione locale del Carso S.C.A.R.L. -Lokalna Akcijska Skupina Kras K.D.O.O.", denominata "GAL CARSO - LAS KRAS", costituita anche dagli enti locali territoriali firmatari del protocollo d'intesa del 14 settembre 2017 finalizzato all'istituzione di un geoparco sul territorio del Carso Classico italiano, per le attività di sviluppo geosostenibile del territorio.
9. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 8, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 41 della legge regionale 7/2000 .
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 170.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e 120.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.
11. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1.1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.>>;

b)
dopo il comma 7 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Livenza di cui all'articolo 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.>>.

12. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 25, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019