LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 12
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1. Alla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 le parole << , anche attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro", >> sono soppresse;

b)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Esercizio delle funzioni in materia di lavoro)
1. Ai sensi dell' articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014 , a decorrere dall'1 luglio 2015 la Regione, attraverso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante articolazione in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all' articolo 21 della legge regionale 18/2005 .
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole << dell'Agenzia regionale per il lavoro >> sono sostituite dalle seguenti: << della Direzione centrale competente in materia di lavoro >>.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dall'1 ottobre 2018.
4. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 17 le parole << alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << al richiamo verbale >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 19 le parole << all'articolo 20, comma 1, lettera b) >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 18, comma 1, lettera c) >>;

c)
al comma 21 dell'articolo 56 le parole << 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2018 >>;

d)   ( ABROGATA )
(1)
5.
Il comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

6. Tenuto conto del complesso processo di riordino del sistema delle autonomie locali della regione e quale intervento di natura eccezionale correlato a detto processo, la percentuale complessiva di incremento contrattuale prevista dall' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è finalizzata alla determinazione dei valori economici complessivi da destinare agli incrementi retributivi del triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, anche con importi differenziati nelle varie componenti del Comparto medesimo nel limite dei suddetti valori economici complessivi. La percentuale è riferita a quella definita a livello nazionale sulla base dell'atto di indirizzo ivi richiamato così come risultante dalle integrazioni apportate con l'Atto di indirizzo integrativo per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 per le funzioni centrali e quantificata, a regime, nella misura del 3,48 per cento.
7. In relazione al comma 6 e a conseguente integrazione delle risorse già stanziate ai sensi dell' articolo 11, comma 8, della legge regionale 31/2017 , dell'articolo 10, commi 52 e 53, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e dell' articolo 32, comma 12, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 3.120.000 euro, suddivisa in ragione di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 12.
8. Le risorse di cui al comma 7 sono annualmente distribuite alle amministrazioni interessate sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le medesime, così come risultante dal conto annuale al 31 dicembre 2017. Le risorse sono quantificate tenendo conto del valore medio per categoria dell'incremento contrattuale finanziato dalle risorse medesime rapportato al numero di dipendenti come determinato ai sensi del primo periodo. I trasferimenti possono essere rideterminati a fronte di eventuali processi di trasferimento di funzioni o attività ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 18/2016 e dell' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
9. Al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio della Centrale unica di risposta al NUE 112, salvaguardando al tempo stesso le professionalità maturate, la Regione, per favorire il trasferimento mediante mobilità del personale degli enti locali collocato, alla data di entrata in vigore della legge presente legge, in posizione di comando presso la medesima per le esigenze della Centrale, può corrispondentemente cedere all'ente locale di appartenenza propri spazi assunzionali.
10.
Al comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 31/2017 dopo le parole << dalle predette procedure >> sono aggiunte le seguenti: << , a eccezione del personale dei servizi educativi e scolastici >>.

11. Al fine di assicurare la necessaria continuità dello svolgimento dei servizi educativi e scolastici non si considera, in relazione ai limiti di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali), la spesa relativa all'assunzione di personale a tempo determinato per detti servizi, esclusivamente nel caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
12. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 26/2018