LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2017 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 639.833.396,95 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono iscritti con la presente legge 50.689.092,11 euro.
2. In applicazione dell' articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell' articolo 81, sesto comma, della Costituzione ), dell' articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.
4. In applicazione dell' articolo 8, comma 2, lettera g), della legge regionale 26/2015 , il Ragioniere generale, con proprio provvedimento, dispone le ulteriori variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione.
5. L'Amministrazione regionale, a seguito del subentro nei contratti di mutuo delle Province previsto dall' articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dall' articolo 11, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), prevede di accertare l'importo massimo di 30.885.536,47 euro di cui 26.408.596,14 euro già previsti dalla legge regionale 45/2017 per finanziare le medesime opere per le quali i mutui sono stati concessi alle Province.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'annessa Tabella A4 relativa ai mutui della Provincia di Udine.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui all'annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.
9. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.