LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica

CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2000, N. 15 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)
Art. 1
1. All' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e >> sono sostituite dalle seguenti: << consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;
b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.>>.

Art. 2
  (Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 15/2000 )
1.
L' articolo 2 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Tipologia di prodotti)
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:
a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ;
b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 );
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;
d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
e) prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all' articolo 9, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2>>. .

Art. 3
  (Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 15/2000 )
1.
L' articolo 3 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Iniziative informative e di educazione alimentare)
1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.
3. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;
4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.>>.

Art. 4
  (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 15/2000 )
1.
L' articolo 4 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
3. Le domande sono corredate:
a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2;
b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;
c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;
d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;
e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;
f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.
4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.
5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 secondo le previsioni dell' articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b) del presente comma;
b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.
9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.>>.

Art. 5
1.
Il comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), è abrogato.

Art. 6
  (Norme transitorie relative alla legge regionale 15/2000 )
1. Per l'anno scolastico 2017/2018 la concessione dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000 , come modificato dall'articolo 1, segue le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima, come sostituito dall'articolo 4, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 marzo 2018;
b) la percentuale minima di cui all' articolo 4, comma 5 della legge regionale 15/2000 , come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è pari a 50 per cento;
c) i contributi sono concessi entro novanta giorni dal termine di cui alla lettera a).
Art. 7
  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 15/2000 )
1. Alle finalità di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000 , come modificato dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.