LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 16 bis
 (Contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b))
1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19, i contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), sono disciplinati dagli accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale di cui all'articolo 14 della presente legge.
2. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato sulla base del numero dei bambini iscritti, del numero delle sezioni e tenuto conto del numero dei bambini con disabilità, dichiarate dalle istituzioni scolastiche con l'istanza di conferma della parità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 43, L. R. 12/2025