LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 23
 (Destinatari)
1. La Regione è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione appartenenti al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.
2. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico in corso e non sono inoltre concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico in corso hanno subito la chiusura o la perdita della parità.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 7, comma 8, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
5. In caso di assegnazione dei fondi statali alle scuole senza trasferimento alla Regione, le anticipazioni devono essere restituite nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e) agli istituti inadempienti.
6. Alle anticipazioni di cui al comma 3 non si applica la disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 13/2023
Art. 25
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 23 e 24.