LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO II
 DOTE SCUOLA
Art. 9
 (Dote scuola)
1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo.
c)   ( ABROGATA )
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
6Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, numero 1), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 27, numero 2), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
9Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 27, numero 3), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Comma 3 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 10 bis
 Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali
1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) l'importo forfettario del contributo;
b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.
3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 1 sostituito da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.