LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 6
 (Ammontare del finanziamento)
1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2019
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.