LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
 (Norme istituzionali)
1. All' articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>;

b)
al comma 2 dopo le parole << Gli adempimenti indicati al comma 1 >> sono inserite le seguenti: << , a esclusione di quelli relativi alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie >>.

2.
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 41/1983 è sostituito dal seguente:
<<3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), le parole << Qualora al gruppo misto appartengano >> sono sostituite dalle seguenti: << Qualora al gruppo consiliare appartengano >>.

4. La modifica di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla XII legislatura.
5.
Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.
8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.>>.

6. Per le finalità di cui al comma 8 ter dell'articolo 8 della legge regionale 44/2017 , come inserito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 1.050 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.