LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2018
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 5
 (Presidi di rilevanza regionale)
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento di attività di formazione, raccolta della documentazione, diffusione dell'informazione e consulenza gratuita in materia di accessibilità.
2. Il centro unico gestisce e coordina la sua attività in adesione alle finalità di cui alla presente legge, al fine di accrescere il livello della qualità della progettazione su tutto il territorio regionale e di innalzare il livello di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito. Compiti del centro unico regionale sono:
a) fornire consulenza tecnica alle amministrazioni pubbliche della Regione e ai privati proprietari di edifici, costruzioni e impianti, soggetti alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche;
b) assistere i liberi professionisti operanti nei settori di intervento di cui alla presente legge;
c) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento professionale e di informazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
d) elaborare studi, ricerche e rilevamenti sull'accessibilità e sulla consistenza delle barriere architettoniche nel territorio regionale;
e) elaborare un sistema di classificazione dell'accessibilità mediante l'individuazione di parametri univoci di valutazione di edifici e percorsi, allo scopo di rendere omogeneo e coordinato il percorso di mappatura di cui all'articolo 6, comma 1;
f) promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, per contribuire a diffondere la cultura dell'accessibilità;
g) raccogliere e catalogare la documentazione utile sulla normativa vigente, nonché sulle soluzioni edilizie e tecniche adottate che hanno permesso di ottenere i risultati migliori in materia di accessibilità;
h) predisporre le linee guida di cui all'articolo 6, comma 3.
3. Per lo svolgimento della funzione di centro unico di cui al comma 1 la Regione individua il soggetto di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia).
3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al soggetto di cui al comma 3 un finanziamento annuale, anche in via anticipata, a sollievo dei costi effettivamente sostenuti per l'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale in materia di accessibilità.
3 ter. Per ottenere il finanziamento il soggetto interessato presenta entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita istanza alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa e trasmette alla Direzione una dichiarazione dalla quale risulti documentato l'impiego del finanziamento concesso, con l'indicazione delle attività svolte e dei soggetti a cui è stata fornita assistenza nell'esercizio della funzione di centro unico di riferimento regionale per l'accessibilità.
4. Allo scopo di promuovere la diffusione di una cultura dell'accessibilità, anche mediante il trasferimento del know-how e la raccolta e condivisione di buone pratiche, la Regione sostiene lo sviluppo dell'attività del centro unico, con particolare riguardo all'attività di formazione svolta a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni della Regione, nonché degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e degli addetti del comparto edilizio e urbanistico.
5. Le attività del centro unico sono svolte in collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia.
6. Con propria deliberazione la Giunta regionale individua eventuali ulteriori compiti e funzioni del centro unico regionale.
7. La Giunta regionale può attribuire al centro unico funzioni e compiti aggiuntivi, anche su sollecitazione dei soggetti di cui al comma 4, che ne abbiano interesse.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 5, comma 21, lettera b), numero 1), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 3 ter aggiunto da art. 5, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 6 sostituito da art. 5, comma 21, lettera b), numero 3), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 7, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.