LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47

Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 06/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/01/2018
Materia:
130.01 - Comuni e Province

Art. 2
 (Elezione degli organi)
1. Le elezioni degli organi del nuovo Comune di Treppo Ligosullo hanno luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno 2018, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).
2. Dall'1 febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, prevista all'articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i Consigli comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico cessano dalle rispettive cariche. Dalla medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica. Con lo stesso decreto è determinata l'indennità di carica spettante ai predetti commissari; i relativi oneri fanno carico al bilancio del nuovo Comune.
3. Lo statuto del Comune di Treppo Ligosullo è approvato entro sei mesi dall'elezione degli organi del Comune.