LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi di Trieste e di Udine un finanziamento annuale a sostegno dei corsi attivati nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Il finanziamento è determinato, nei rispettivi protocolli d'intesa, in un importo fisso per ciascun anno dei corsi attivati nell'anno accademico e in un importo massimo onnicomprensivo a copertura degli oneri dei tutor didattici e dei responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università, laddove previsti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale comunica alle Università i corsi di studio ammissibili al sostegno finanziario, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell' articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
3. Al fine di accedere al finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di studio di area sanitaria tra quelli ammissibili al sostegno finanziario e gli oneri derivanti dall'eventuale attribuzione di incarichi di tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università.
3 bis. L'erogazione del finanziamento nell'importo fisso avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 3.
3 ter. Ai fini dell'erogazione dell'importo massimo onnicomprensivo, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'avvenuta attivazione, nel corso dell'anno accademico di riferimento, degli incarichi dei tutor didattici e responsabili delle attività formative professionalizzanti, non dipendenti del Servizio sanitario regionale o dell'Università e i relativi oneri.
4. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno le Università trasmettono una relazione finale illustrativa dei corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso.
5. In sede di prima applicazione, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.182.500 euro, suddivisa in ragione di 1.930.000 euro per l'anno 2018, 1.608.750 euro per l'anno 2019 e 1.643.750 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e ricerca. I contenuti e l'entità del finanziamento del singolo contratto sono determinati ai sensi della normativa vigente.
8. Per le finalità di cui al comma 7, con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio. Il finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso.
8 bis. I contratti di formazione specialistica dei medici, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sono riservati a medici residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e che non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.
8 ter. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.
8 quater. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
8 quinquies. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole contrattuali, approvate dalla Giunta regionale, a integrazione dello schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2007, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto dai commi 8 ter e 8 quater.
8 sexies. Le modifiche introdotte dai commi da 8 bis a 8 quater, per effetto dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano ai contratti aggiuntivi regionali assegnati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. Sono fatti salvi i contratti aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023.
9. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione dei nuovi contratti e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei medici specializzandi titolari dei contratti aggiuntivi regionali degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia un finanziamento a sostegno dei costi sostenuti per la messa a disposizione di personale e di sedi per il tirocinio pratico per i corsi attivati dalle Università degli studi di Trieste e Udine nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea e del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie della prevenzione, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il finanziamento è determinato in un importo massimo di 7.000 euro per anno di corso attivato nell'anno accademico di riferimento.
12. Al fine di accedere al finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia comunica alla Direzione competente in materia di salute le risorse, in termini di personale e di strutture, messe a disposizione del corso di studio delle professioni sanitarie della prevenzione.
12 bis. L'erogazione del finanziamento avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 12.
13. Ai fini della rendicontazione del finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 giugno di ciascun anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia trasmette il rendiconto finanziario relativo alle risorse dedicate ai corsi di studio delle professioni sanitarie della prevenzione attivati nell'anno accademico concluso.
14. In sede di prima applicazione, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute l'istanza di concessione corredata di una relazione illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 552.500 euro, suddivisa in ragione di 212.500 euro per l'anno 2018 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
16. All' articolo 9 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << e pericolosi >> sono soppresse;

b)
al comma 1 le parole << , anche pericolosi >> sono soppresse;

c)
al comma 3, lettera b), le parole << anche pericolosi >> sono soppresse;

d)
al comma 3, lettera e), dopo la parola << Università >> sono inserite le seguenti: << per controlli sanitari su animali esotici >>;

e)
al comma 3, lettera f), le parole << anche pericolosa >> sono soppresse;

f)
al comma 3, lettera g), le parole << e/o pericolosi >> sono soppresse;

g)
al comma 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
<<g bis) pregresse collaborazioni documentabili con associazioni che si occupano di animali esotici.>>;

h)
al comma 4, lettera b), dopo la parola << animali >> sono inserite le seguenti: << , spese di gestione >>.

17. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012 , come modificato dal comma 16, lettera h), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
18.
Alla lettera a) del comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole << dei suddetti soggetti >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) >>.

19. Alle finalità di cui all' articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016 , come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Basiliano e al Comune di Tarvisio, per la gestione rispettivamente dei nidi d'infanzia comunali "Pollicino" e "Il cucciolo", e alla Cooperativa sociale "Le Pagine", per la gestione del nido d'infanzia "Nido degli scriccioli" di Udine, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2016/2017.
21. Per accedere al contributo di cui al comma 20, i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro e non oltre il 15 febbraio 2018.
22. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 20 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
24. Al fine di sostenere i Comuni nell'avvio dei procedimenti atti al rilascio dell'accreditamento previsto all' articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la Regione attiva apposite azioni di accompagnamento e di supervisione.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
26. Per l'anno 2018, la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 8.700.000 euro, nella seguente misura:
a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
b) 7.700.000 euro per il rafforzamento dei servizi e degli interventi riferiti al macro-livello 1 "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale" e all'obiettivo di servizio "Interventi/Misure per facilitare inclusione e autonomia" del macro-livello 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito" di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016, prioritariamente destinati all'area di utenza "Povertà ed esclusione sociale" al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 e gli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
27. Le risorse di cui al comma 26, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra le Unioni territoriali intercomunali sulla base della popolazione residente in ogni Unione, garantendo a ognuna un contributo minimo pari a 35.000 euro.
28. Le risorse di cui al comma 26, lettera b), sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 ), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), in corso di concessione nel bimestre maggio-giugno come risultanti dal sistema informatico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 ).
29. Alla finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
30.  
( ABROGATO )
(3)
31. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 18, della legge regionale 31/2017 , come modificato dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 3.937.500 euro, suddivisa in ragione di 1.312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
32. Al fine di superare le barriere della comunicazione nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone con diverse disabilità sensoriali cognitive motorie o neuropsicologiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo di 150.000 euro a favore di progettualità condotte in collaborazione tra associazioni, servizi sociali dei Comuni e aziende sanitarie, mirate a:
a) agevolare l'utilizzo di metodologie di comunicazione aumentativa o alternativa adeguate nelle diverse situazioni di disabilità;
b) agevolare in particolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;
c) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e a facilitare il sostegno tra pari e il mentoring per le persone con disabilità visiva;
d) agevolare la partecipazione ad attività di espressione artistica e sportiva.
33. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 32 sono determinati con specifico regolamento, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento terrà conto della rispettiva popolazione di riferimento territoriale.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica con sede legale a Cervignano del Friuli un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla messa in sicurezza del Centro Residenziale di Sottoselva di Palmanova.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni che abbiano attivato sportelli antiviolenza, nonché istituito centri per donne in difficoltà, per garantire l'operatività degli stessi.
39. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 38.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento delle attività istituzionali.
42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale Il Seme di Fiume Veneto un contributo straordinario di 30.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 15.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
50. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 18, L. R. 25/2018
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 19, L. R. 25/2018
3Comma 30 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 18, L.R. 31/2017, con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 14, L. R. 15/2020
5Comma 1 sostituito da art. 163, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
6Comma 2 sostituito da art. 163, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
7Comma 3 sostituito da art. 163, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
8Comma 3 bis aggiunto da art. 163, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
9Comma 3 ter aggiunto da art. 163, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
10Comma 4 sostituito da art. 163, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
11Parole aggiunte al comma 11 da art. 163, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
12Parole sostituite al comma 12 da art. 163, comma 1, lettera g), L. R. 6/2021
13Comma 13 sostituito da art. 163, comma 1, lettera h), L. R. 6/2021
14Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
15Comma 8 bis aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
16Comma 8 ter aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
17Comma 8 quater aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
18Comma 8 quinquies aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
19Comma 8 sexies aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
20Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
21Comma 11 sostituito da art. 8, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
22Comma 12 sostituito da art. 8, comma 12, lettera c), L. R. 13/2023
23Comma 12 bis aggiunto da art. 8, comma 12, lettera d), L. R. 13/2023
24Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 12, lettera e), L. R. 13/2023