LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le finalità previste dall' articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici o privati dotati di specifiche professionalità e conoscenze per la raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio relativi a specie migratorie appartenenti all'avifauna oggetto di prelievo venatorio.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
3. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 2, comma 35, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto ulteriori finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono assegnati a copertura dei bandi delle misure o sottomisure del Programma con deliberazione della Giunta regionale.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e 4 si provvede con le risorse assegnate per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per la realizzazione delle attività volte a ottenere il riconoscimento del predetto Paesaggio rurale come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO.
11. Per la concessione del contributo di cui al comma 10 il Comune di Cormons, in qualità di Comune capofila del Comitato promotore, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, entro il 31 gennaio corredata del programma delle attività programmate per l'anno in corso e del quadro economico delle spese sostenute e da sostenere per l'anno medesimo. Con il decreto di concessione è erogato, previa richiesta, un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
13. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari", contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
14. La domanda di contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, entro l'1 marzo 2018.
15. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 97, 98 e 99, della legge regionale 14/2016 .
16. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
17. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agrario, agroalimentare e agroindustriale" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.
18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
20. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 35, della legge 14/2016 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2018, un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata "Viali di Savorgnano".
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
22. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata e in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
24. Al fine di valorizzare le aree boschive e montane del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove lo sviluppo di percorsi di terapia forestale, intesa quale modalità di utilizzo delle risorse forestali per il miglioramento della salute umana.
25. In attuazione delle norme previste dal comma 24, per le finalità di cui all' articolo 91, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Università di Udine, sezione di Economia del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali, per la realizzazione di uno o più progetti di ricerca concernente la generazione di nuove opportunità di reddito e sviluppo di servizi ecosistemici nelle aree boscate della Regione ritenute più idonee alla predisposizione di percorsi di terapia forestale per il turismo, la salute e il benessere sostenibile.
26. Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti costi:
a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nella realizzazione del progetto di ricerca;
b) costi relativi a strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto di ricerca; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il ciclo di vita del progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili generalmente riconosciuti;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca;
e) spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto di ricerca, nella misura massima del dieci per cento dei costi ritenuti ammissibili.
27. Non è considerato ammissibile il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
28. La domanda per il finanziamento di cui al comma 25 e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata dell'intero incentivo è presentata al Servizio competente in materia di foreste della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:
a) progetto di ricerca che contenga la descrizione degli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere e le attività da svolgere;
b) preventivo di spesa con la specificazione delle voci di costo di cui al comma 26.
28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
28 ter. Per l'anno 2020 il termine di sessanta giorni di cui comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
29. Il contributo di cui al comma 25 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 25, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'articolo 1, comma 4, che esclude pagamenti di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e all'articolo 4, che individua le soglie di notifica dei relativi aiuti.
30. Il contributo è concesso con un'intensità pari al 100 per cento dei costi ammissibili ed è liquidato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda per il finanziamento, previa comunicazione alla Commissione europea dell'aiuto, in conformità a quanto previsto nel regolamento (UE) n. 651/2014 .
31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato.
32. Per quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 24 a 31, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 .
33. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
34.
Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole << quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 marzo 2018 >>.

35.
Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 28/2017 le parole << quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 marzo 2018 >>.

36. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 1, e dall' articolo 68, comma 2, della legge regionale 28/2017 , come modificati, rispettivamente, dai commi 34 e 35, è destinata la spesa di 560.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
37. In considerazione del trasferimento all'Amministrazione regionale delle funzioni in precedenza esercitate dalla Provincia di Trieste in materia di finanziamento di progetti di miglioramento ambientale mirati al contenimento della specie cinghiale nelle aree periurbane, al fine di assolvere gli obblighi dalla stessa assunti nei confronti di soggetti terzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi, concessi ed erogati a titolo di acconto dalla Provincia di Trieste mediante impegni di spesa sul proprio bilancio e con fondi propri, per il soddisfacimento delle richieste ammissibili in relazione agli interventi realizzati dai beneficiari presentate alla Regione e non ancora evase.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 11.794,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
39.
Il comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), è sostituito dal seguente:
<<3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>.

40. Per le finalità di cui all' articolo 7 ter, comma 3, della legge regionale 56/1986 , come modificato dal comma 39, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
41. Per le finalità di cui all' articolo 105, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
42. La Regione promuove l'acquacoltura sostenendo il processo di ammodernamento di un'antica e consolidata attività produttiva in considerazione delle potenziali ricadute, sia sul piano economico, sia su quello sociale.
43. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di acquacoltura che hanno sede operativa nel territorio regionale.
44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono concessi per la realizzazione di:
a) investimenti produttivi e di modernizzazione, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0247/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell' articolo 5, comma primo, lettera a) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 );
b) interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0261/Pres. (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982 per la concessione di finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese agricole con sede operativa in regione per lo sviluppo della multifunzionalità e la diversificazione dell'attività agricola attraverso la trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea in prodotti non agricoli e la relativa commercializzazione, nonché attraverso la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità esercitate negli spazi aziendali, ivi comprese la somministrazione e la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo.
46. I finanziamenti di cui al comma 45 sono concessi per la realizzazione in regione di investimenti inerenti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché per la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità e sono concessi con i criteri e le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 0248/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi dell' articolo 5, comma primo, lettera b) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 ).
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 40 per cento della spesa ammessa, le domande presentate alla Provincia di Udine ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996 n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), comprese nella graduatoria approvata con determina del dirigente del Servizio agricoltura, attività produttive n. 8166 del 21 dicembre 2015 e non finanziate per carenza di risorse.
48. I contributi di cui al comma 47 sono concessi d'ufficio ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 , del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
49. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
50. Per le finalità previste al comma 47 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
51. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove il ricambio generazionale in agricoltura, anche a rafforzamento degli strumenti appositamente previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
52. Per le finalità di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata, subordinatamente alla comunicazione in esenzione di un apposito regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, a erogare ai richiedenti dell'intervento del pacchetto giovani, bando 2016, utilmente inseriti in graduatoria e non finanziati per carenza di risorse, il solo premio all'insediamento, secondo l'ordine di graduatoria.
53. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti di cui al comma 52.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
55. La Regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata, in particolare per le coltivazioni di actinidia.
56. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia tra il 20 e il 21 aprile 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto alle imprese di cui al comma 55 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
57. La domanda di aiuto di cui al comma 56 è presentata entro il 30 marzo 2018 alla Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi, dal punto di vista contabile oltre che previsionale per l'esercizio finanziario in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'azienda istante nei tre esercizi finanziari precedenti.
58. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda e comunque non può essere superiore a 200.000 euro, fatte salve le eventuali riduzioni disposte in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 .
59. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 56.
60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
61. Al fine di preservare il valore artistico e culturale delle botti di rovere decorate con opere di artisti della seconda metà del novecento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola per il restauro delle medesime.
62. La domanda per il finanziamento di cui al comma 61 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del preventivo di spesa.
63. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
64. Per le finalità previste al comma 61 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
65.
Dopo il comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010 . L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.
1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, da liquidarsi in via anticipata in un'unica soluzione a copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 , sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.>>.

66. Per le finalità di cui all' articolo 86 della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 65, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 89.
67. Al fine di garantire la disponibilità di idonei locali da adibire a sede di Stazione forestale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una convenzione avente a oggetto la concessione in uso gratuito di durata pluriennale di un immobile sito in località "Oasi dei Quadris", di proprietà del Comune di Fagagna.
68. A seguito della sottoscrizione della convenzione di cui al comma 67, la Regione si impegna a effettuare i necessari lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali oggetto della concessione in uso gratuito ovvero alla loro demolizione e ricostruzione.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico.) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
70. Al fine di avviare l'attività del Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all' articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società cooperativa sociale di Prosecco, in qualità di soggetto gestore del Centro, un contributo straordinario per l'acquisto e l'installazione delle attrezzatture e degli arredi necessari ad allestire l'immobile.
71. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro il 30 settembre 2019. Alla domanda è allegata la dichiarazione con cui il gestore del Centro si impegna a mantenere, per la durata di cinque anni dalla liquidazione del contributo, il vincolo di destinazione sulle attrezzature e sugli arredi acquistati. Il mancato rispetto del vincolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per cui non è stato rispettato, con l'applicazione degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.
73. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
74. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Cooperativa Malghesi della Carnia e Val Canale per iniziative di solidarietà da realizzare a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, con particolare riferimento al sisma che ha colpito il centro Italia nel 2015.
76. La domanda per il finanziamento di cui al comma 75 è presentata entro il 30 gennaio 2018 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
77. Il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato, senza presentazione di fideiussioni, in un'unica soluzione. La Cooperativa Malghesi ai fini della rendicontazione presenta una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità di cui al comma 75, entro dodici mesi dalla concessione.
78. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
79. Al fine di favorire l'applicazione da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale come disposto dall'articolo 3, commi da 5 a 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi a favore dei Consorzi aderenti, nel 2018 e nel 2019, le seguenti azioni propedeutiche: l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali, l'aggiornamento del personale e l'acquisto di adeguati programmi informatici di gestione della contabilità da mettere a disposizione dei singoli Consorzi.
80. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 79, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole rispettivamente entro il 31 marzo 2018 e il 31 marzo 2019. Ciascun contributo è erogato in via anticipata nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, previa apposita richiesta e senza la presentazione di garanzie patrimoniali. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Con riferimento all'esercizio finanziario 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente.
81. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in 50.000 euro per il 2018 e 50.000 euro per il 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
82.  
( ABROGATO )
(6)
83.  
( ABROGATO )
(7)
84.  
( ABROGATO )
(8)
85.  
( ABROGATO )
(9)
86.  
( ABROGATO )
87. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 20.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 89.
88. Per la finalità di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è destinata la spesa di 177.903,03 euro per l'anno 2018 ed è individuata la Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
89. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 72 da art. 2, comma 22, L. R. 12/2018
2Parole sostituite al comma 72 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2018
3Comma 79 interpretato da art. 3, comma 2, L. R. 20/2018
4Comma 6 sostituito da art. 3, comma 26, L. R. 25/2018
5Integrata la disciplina della lettera c) del comma 6 da art. 3, comma 27, L. R. 25/2018
6Comma 82 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
7Comma 83 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
8Comma 84 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
9Comma 85 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
10Comma 86 abrogato da art. 9, comma 38, L. R. 25/2018
11Parole sostituite al comma 72 da art. 2, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Parole soppresse al comma 25 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13Parole sostituite al comma 25 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
14Comma 28 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15Comma 31 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
16Integrata la disciplina del comma 61 da art. 3, comma 13, L. R. 13/2019
17Comma 6 sostituito da art. 3, comma 46, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Comma 28 ter aggiunto da art. 3, comma 25, L. R. 15/2020
19Parole aggiunte al comma 68 da art. 12, comma 1, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 55, lettera c), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
21Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 55, lettera d), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
22Comma 6 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
23Comma 7 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
24Comma 8 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
25Comma 9 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022
26Parole aggiunte al comma 45 da art. 3, comma 54, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
27Parole aggiunte al comma 46 da art. 3, comma 54, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.