LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/01/2018
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Funzione pubblica)
1.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), dopo le parole << 100.000 abitanti >> sono aggiunte le seguenti:<< e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima >>.

2.
Al comma 20 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << di tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << di quattro anni >>.

3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nel rispetto del budget previsto annualmente nella legge regionale di stabilità; non sono considerate, ai fini del rispetto del budget, le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni normative. La formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi, dall'Ufficio unico.>>.

e)
il comma 2 dell'articolo 29 è abrogato;

f)   ( ABROGATA )
g)
al comma 3 dell'articolo 56 le parole << dall'1 gennaio 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'1 novembre 2018 >>;

h)   ( ABROGATA )
i)   ( ABROGATA )
j)   ( ABROGATA )
k)
dopo il comma 20 dell'articolo 56 sono inseriti i seguenti:
<<20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015 .
20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 22 della legge regionale 18/2015 .>>.

l)   ( ABROGATA )
m)   ( ABROGATA )
n)
i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 57 sono abrogati;

o)   ( ABROGATA )
p)
al primo periodo del comma 8 dell'articolo 57 le parole << sino al 31 dicembre 2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << sino al 31 ottobre 2018 >>;

q)   ( ABROGATA )
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, in attuazione dell' articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, nomina il direttore dell'esecuzione del contratto.>>

7. Nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), trova applicazione l'articolo medesimo, secondo quanto disposto dai commi successivi.
8. Con regolamento regionale è disciplinato il fondo costituito ai sensi dell' articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 per servizi e forniture. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. Con linee guida della Giunta regionale è stabilita la disciplina del restante 20 per cento.
9. Le procedure di importo inferiore a 10.000 euro non concorrono all'alimentazione del fondo di cui al comma 8 e in relazione alle stesse non vengono liquidati gli incentivi.
10. I commi 7 e 9 e il regolamento di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici.
11.
Al comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato >>.

12. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.>>.

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017 , con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della programmazione di cui all'articolo 48.>>.

13.
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 26/2014 .>>.

14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
(4)
16.  
( ABROGATO )
17. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui all' articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), cessa di essere ordinata in forma di gestione speciale autonoma ed è ricondotta alla disciplina prevista, ordinariamente, per le strutture direzionali e sub direzionali, nonché per gli incarichi dirigenziali dell'Amministrazione regionale a decorrere dalla data di efficacia dei conseguenti provvedimenti da assumersi, da parte della Giunta regionale e del Direttore generale, ai sensi degli articoli 7, 11 e 37 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , in merito all'articolazione organizzativa e alla declaratoria delle funzioni della Direzione centrale; dalla medesima data cessa, altresì, l'applicazione della disciplina dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale stessa adottata ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della legge regionale 12/2009 .
18. In relazione a quanto disposto al comma 17, gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato, nonché gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al servizio in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia, proseguono sino alla loro scadenza naturale salvo il caso di revoca anticipata. Al fine di assicurare la necessaria continuità e funzionalità dei servizi, gli incarichi di responsabile di Area, in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale stessa e per i quali, alla medesima data, risulti decorrente il termine dell'ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 3 bis, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 0277/2004 , si intendono prorogati sino al 31 agosto 2018.
19. In via di interpretazione autentica dell' articolo 7, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), il conguaglio ivi previsto si intende riferito al salario aggiuntivo di cui all'articolo 69 del Contratto collettivo regionale di lavoro quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, operato con riferimento ai trattamenti tabellari previsti per la categoria e la posizione economica dell'Area polizia locale ricoperte sino alla data di efficacia del Contratto collettivo regionale di lavoro di cui al medesimo comma 4, e all'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Contratto integrativo di ente del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale, documento stralcio del 15 maggio 2003.
20. Nell'ambito delle procedure di mobilità di Comparto verso le Unioni territoriali intercomunali attivate entro sei mesi dalla data di efficacia della presente legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 32/2017 , il nulla osta di cui all' articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016 , è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e il relativo trasferimento avviene con corrispondente cessione, da parte delle Unioni destinatarie, degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall' articolo 46, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), il personale di staff della Provincia di cui al comma medesimo può essere trasferito ad amministrazioni diverse da quelle già individuate, al 31 dicembre 2017, a seguito della procedura di cui all' articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016 , previo nulla osta della Provincia medesima rilasciato d'intesa con le amministrazioni di cui al citato comma 2.
21.
La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all' articolo 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016 , e all' articolo 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2017 o che siano venute a scadenza nel corso del mese di dicembre 2017, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.

22. In via di interpretazione autentica dell' articolo 10, comma 5, della legge regionale 12/2009 e dell'articolo 56, commi 19 e 20, della legge regionale 18/2016 , l'acquisizione del personale mediante mobilità intercompartimentale da enti del Servizio sanitario regionale è considerata in regime di neutralità finanziaria.
23. Qualora l'Unione Territoriale Intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un Direttore generale mediante procedura selettiva, la medesima può conferire ad interim tale incarico a uno dei Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione.
24.
Alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti:<< 30 giugno 2020 >>.

Note:
1Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 10, c. 9, L.R. 44/2017, il riferimento al c. 4 del medesimo articolo va inteso come riferimento al c. 8.
2Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 10, c. 10, L.R. 44/2017, i riferimenti ai commi 3 e 5 del medesimo articolo vanno intesi come riferimento ai commi 7 e 9.
3Comma 14 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 12/2018
4Comma 15 abrogato da art. 12, comma 5, L. R. 20/2018
5Comma 23 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 26/2018
6Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
7Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
8Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
9Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
10Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
11Lettera i) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
12Lettera j) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
13Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
14Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
15Lettera o) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
16Lettera q) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
17Comma 14 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
18Comma 16 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
19Comma 4 abrogato da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 3, L.R. 32/2017.
20Comma 3 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
21Lettera f) del comma 5 abrogata da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 5, L.R. 18/2016.