LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 48
 (Regolamenti di attuazione)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12:
a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21;
b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29;
c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28;
d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30;
e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31;
f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32;
g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36;
h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;
i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.
(1)
Note:
1Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 9, lettera f), L. R. 16/2021
Art. 49
 (Linee guida per la gestione della fauna ittica)
1. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di biodiversità e previo parere del Comitato ittico di cui all'articolo 10, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare:
a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e per la tutela delle specie di particolare interesse;
b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
2. I contenuti di cui al comma 1, lettera a), si conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica nelle acque interne presenti nei piani di gestione e nelle misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 e sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.
3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui all'articolo 22 sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1.
Art. 50
 (Altre disposizioni transitorie)
1. L'ETP, istituito ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 19/1971 , continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.
4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.
7. Al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l'ETPI può concedere, negli anni 2018 e 2019, previo parere vincolante del Comitato ittico, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, la gestione di massimo cinque campi di gara fissi.
8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.
9. Le concessioni dei campi di gara fissi di cui al comma 7 sono soggette al pagamento di un canone, hanno durata massima di un anno, rinnovabile per due volte e stabiliscono, in particolare:
a) le specie che possono essere immesse e le relative modalità di immissione;
b) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati durante le gare;
c) eventuali prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, ivi comprese le prescrizioni per la gestione delle specie esotiche invasive.
10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.
11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.
12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.
13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.
14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 , (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.
15. Le licenze di categoria A di cui all' articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931 , rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.
15 bis. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia di cui all'articolo 31, l'ETPI considera le abilitazioni all'uso dell'elettrostorditore conseguite fino all'organizzazione o al riconoscimento dei corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore di cui al medesimo articolo 31, comma 4.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 21, L. R. 25/2018
2Comma 15 bis aggiunto da art. 3, comma 34, L. R. 15/2020
Art. 51
 (Riferimenti)
1. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrano i termini <<Ente tutela pesca>> o <<ETP>> si intendono riferiti all'Ente tutela patrimonio ittico di cui alla presente legge.
Art. 52
1. All' articolo 11 della legge regionale 13/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 16 le parole << delle vigenti norme di settore >> sono sostituite dalle seguenti: << dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, >> e dopo le parole << nonché di ripopolamento >> sono inserite le seguenti: << e di salvaguardia della fauna ittica >>;

b)
all'inizio del comma 16 bis sono inserite le parole: << Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, >>.

Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;
b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
c) l' articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12 , e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 );
d) l' articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 );
e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 , in materia di pesca nelle acque interne);
f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 );
j) l'articolo 24 e il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
k) i commi 4 e 5 dell' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l' articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
n) i commi 60 e 61 dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
o) i commi 20 e 21 dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
p) l' articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
r) i commi 77, 78 e 79, dell' articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
s) l' articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
v) i commi 96 e 97 dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
w) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 novembre 2015, n. 30 (Modifiche alla legge regionale n. 31/2005 , alla legge regionale n. 43/1988 , alla legge regionale n. 32/1993 e alla legge regionale n. 13/2002 in materia di pesca);
x) l' articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
y) i commi 14 e 111 dell' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 );
z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).
Art. 54
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.