LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo I
 Attività di vigilanza e sanzioni
Art. 42
 (Attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni)
1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge è svolta dal Corpo forestale regionale e dalle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all' articolo 31 del regio decreto 1604/1931 e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria secondo le rispettive competenze.
Art. 43
 (Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica)
1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.
2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.
3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.
4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all' articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.
5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 16/2021
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 16/2021
Art. 44
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:
a) da 60 euro a 240 euro in caso di:
1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e);
2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d);
3) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all'articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b);
5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;
6) violazione delle modalità di pesca e degli obblighi a carico degli organizzatori individuati nell'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettere e) e f);
b) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) esercizio della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;
2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4;
3) esercizio della pesca in assenza del versamento dei canoni di cui all'articolo 27, comma 1, o esercizio della pesca per un numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi di pesca non consentiti in base al canone infra - annuale che è stato pagato in applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b);
c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di:
1) utilizzo di attrezzi di pesca non ammessi in alcuno dei regimi di pesca di cui all'articolo 23 e in caso di utilizzo di strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 0);
2) svolgimento di gare di pesca in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 32;
d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 20 euro a 81 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione:
1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);
2) dei divieti di pesca previsti ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7;
3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie che è consentito catturare durante le gare di pesca, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera b);
3 bis) dell'obbligo di pagamento del canone di pesca sportiva di cui all'articolo 27, comma 1;
b) da 20 euro a 81 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
3. La sanzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.
4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.
Note:
1Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 11, lettera c), L. R. 12/2018
2Numero 5) della lettera a) del comma 1 sostituito da art. 36, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021
3Numero 1) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 36, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 3, lettera c), L. R. 6/2021
5Numero 3 bis) della lettera a) del comma 2 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera g), L. R. 8/2022
Art. 45
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:
a) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera a);
2) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
3) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, e in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;
4) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4;
5) omessa annotazione delle catture sul documento di cui all'articolo 29, comma 4, o di mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 29, comma 6, lettera b);
6) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 29, comma 5; la sanzione è dimezzata se l'esibizione avviene entro cinque giorni dall'accertamento;
b) da 500 a 3.000 euro in caso di:
1) esercizio della pesca professionale mediante attrezzi aventi caratteristiche diverse da quelle descritte dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
2) esercizio della pesca professionale in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), e comma 2;
c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di esercizio della pesca professionale:
1) in zone del territorio regionale o periodi dell'anno diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 1;
2) mediante attrezzi diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, o mediante strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);
3) in violazione dei divieti di pesca previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere d) ed e);
4) in assenza di licenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).
(1)
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 30 euro a 120 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere b) e c);
b) da 30 euro a 120 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera b).
3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo.
5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
Note:
1Parole sostituite al numero 6) della lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 4, L. R. 6/2021
Art. 46
 (Altre sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;
b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;
c) da 100 euro a 420 euro in caso di:
1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera f);
2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5;
3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1;
d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di:
1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettere c), d) ed e);
2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35;
3) realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o dai lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;
e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).
2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.
Note:
1Parole sostituite al numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole sostituite al numero 1) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
3Parole sostituite al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 47
 (Disposizioni comuni alle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono applicate nel rispetto della legge regionale 1/1984 .