LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo V
 Tutela della fauna ittica
Art. 38
 (Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo)
1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
a) procedure di verifica ai sensi dell' articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d)   ( ABROGATA )
(1)
3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.
4. Il parere di cui al comma 2 può contenere:
a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario alla vita della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica;
b) prescrizioni per assicurare modalità di compensazione alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento;
c) prescrizioni per impedire il passaggio della fauna ittica attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua.
d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.
Note:
1Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 39
 (Obblighi ittiogenici)
1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche versano all'ETPI, secondo le modalità stabilite dall'Ente, a titolo di obbligo ittiogenico un importo corrispondente al quattro per cento dell'importo del canone della concessione e, comunque, non inferiore alla somma annua di cinquanta euro.
2.1 Per la determinazione degli importi da versare a titolo di obbligo ittiogenico relativi alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la metodologia previgente; qualora non risultino disponibili i parametri relativi alla portata del corso d'acqua della derivazione al momento del rilascio della medesima, in base ai quali calcolare l'obbligo ittiogenico, si applicano i parametri più favorevoli al concessionario.
2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittiogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 è determinato nella misura prevista dal comma 2.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 85, lettera a), L. R. 13/2023
3Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 85, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40
 (Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo)
1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.
2. Nel caso in cui l'ETPI verifichi che, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, non sarebbero garantite le condizioni necessarie alla conservazione della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'Ente:
a) viene prescritto il differimento delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica;
b) viene prescritto il recupero della fauna ittica a opera del soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente individuando le tempistiche e le modalità;
c) viene imputato il pagamento a favore dell'ETPI dei costi per la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque di destinazione, secondo le modalità e nell'entità definite dall'Ente medesimo.
3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.
Art. 41
 (Recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali)
1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da non garantire, in uno o più corsi o specchi d'acqua, le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è disposto il recupero della fauna ittica, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. Durante le attività di recupero della fauna ittica, ai sensi del comma 1, l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.