LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo IV
 Disciplina delle immissioni
Art. 33
 (Immissioni a scopo di ripopolamento)
1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall'ETPI ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche, nel rispetto dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di ripopolamento può essere rilasciata dall'ETPI solo a enti pubblici nell'ambito di iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali.
3. Le immissioni a scopo di ripopolamento realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in acque con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilità di adattarsi alla vita in natura per colonizzare il corso o specchio d'acqua e riprodursi.
Art. 34
 (Immissioni di fauna ittica oggetto di recupero)
1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli articoli 40 e 41 sono realizzate e autorizzate dall'ETPI per riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le specie e le quantità da rilasciare.
2. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
3. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non è possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari classificazione sanitaria o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.
4. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per scopi istituzionali di studio, ricerca, attività didattica e divulgativa e per il controllo delle specie esotiche invasive.
Art. 35
 (Immissioni a scopo di pesca sportiva)
1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 .
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
4. Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:
a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 ;
b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 ;
d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;
e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;
f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.
Art. 36
 (Criteri e modalità per la realizzazione e l'autorizzazione delle immissioni)
1. Il regolamento in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f):
a) individua le specie che è possibile immettere a scopo di ripopolamento e pesca sportiva e le relative taglie o classi di età;
b) delimita le zone in cui non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva di cui all'articolo 35, comma 4, lettere da a) a e);
c) stabilisce i criteri generali per individuare le zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat di cui all'articolo 35, comma 4, lettera f), e delimita le zone medesime;
d) individua eventuali limitazioni alle immissioni in relazione ai periodi e ai contesti ambientali;
e) individua i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni da parte dell'ETPI.
2. Le immissioni sono realizzate dall'ETPI anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
Art. 37
 (Gestione degli impianti ittici regionali)
1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. La programmazione e la gestione dell'attività degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:
a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento;
b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.