LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2018
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Capo III
 Adempimenti per lo svolgimento delle gare di pesca
Art. 32
 (Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca)
1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall'1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.
3. In caso di più domande presentate per Io stesso campo gara e per lo stesso giorno:
a) le domande per le gare a partecipazione libera hanno priorità rispetto le domande per le gare sociali;
b) le domande per le prove di qualificazione o finali di campionati hanno priorità sia rispetto le domande per le gare a partecipazione libera, sia rispetto a quelle per le gare sociali;
c) fra più domande presentate tutte per una prova di qualificazione o finale di campionato o tutte per una gara a partecipazione libera o tutte per una gara sociale, l'autorizzazione viene rilasciata in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI predispone e aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che è pubblicato sul sito internet dell'Ente.
5. La partecipazione alle gare non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, può essere istituito un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca, da versare da parte dei pescatori che non hanno pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).
7. Il regolamento individua:
a) i campi gara fissi e occasionali;
b) per ciascun campo, le specie ittiche che è consentito immettere e catturare durante la gara e le relative taglie;
c) i periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi, anche differenziati per specie ittica;
d) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e dell'eventuale revoca, nonché per la modifica della data o del campo gara delle gare già autorizzate;
e) le modalità di svolgimento delle gare e le modalità di pesca da osservare in occasione delle medesime, ivi comprese le prescrizioni e le limitazioni necessarie ai fini della tutela della fauna ittica;
f) gli obblighi a carico dei soggetti organizzatori;
g) le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare.